Tar Liguria: 'Sale giochi, necessaria autorizzazione dei Comuni'
Il Tar Liguria conferma la validità della legge regionale sui giochi e i poteri dei Comuni di legiferare in materia.
"Il provvedimento comunale impugnato costituisce applicazione dell’art. 1 comma 2 della L.R. 30.4.2012, n. 17, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Liguria 2.5.2012 ed in vigore dalla medesima data, in virtù della dichiarazione d’urgenza di cui all’art. 4 della medesima legge. Tale normativa è stata dichiaratamente introdotta nell’esercizio delle competenze legislative regionali in materia di salute e politiche sociali, allo scopo di prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e di tutelare determinate categorie di persone. In proposito la Sezione, ponendosi nel solco di una costante giurisprudenza (cfr. Con. di St., VI, 11.9.2013, n. 4498 e, più recentemente, id., V, 1.10.2015, n. 4593), ha già avuto modo di affermare che la legge regionale n. 17/2012 ha preso in esame aspetti del gioco a premi in denaro che attengono alla tutela della salute e alle politiche sociali, cosicché non sussiste la denunciata invasione delle prerogative statali nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Liguria, II, 5.2.2014, n. 189), con conseguente manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale".
Questo uno dei principi ribaditi dal Tar Liguria nel rigettare il ricorso di una società di gioco contro il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Spezia ha ordinato la chiusura definitiva dell’attività di sala giochi, in attuazione della legge ligure sul Gap vigente dal 2012.