Tar Puglia: 'Regolamento gioco Terlizzi non può essere retroattivo'
Il Tar Puglia accoglie il ricorso di una società contro il regolamento sul gioco del Comune di Terlizzi (Ba) e rinvia al merito al gennaio 2018.
Scritto da Fm
"L’invocato regolamento comunale – pur in disparte l’asserito contrasto con la normativa di rango primario - non può avere efficacia retroattiva e che in relazione all’art.7 della l.r. n. 43 del 13.12.2013, recante la previsione delle distanze minime di cui si tratta, è stata rimessa questione di costituzionalità alla suprema Corte, giusta ordinanza della prima Sezione del Tar Puglia- Lecce, n. 2529/2015".
Questo uno dei motivi con cui il Tar Puglia ha accolto il ricorso di una società di gioco contro la Questura di Bari e il Comune di Terlizzi (Ba) per l'annullamento dell'ordinanza che ha disposto la cessazione immediata dell'attività abusiva di sala da gioco e sala scommesse emessa dal dirigente del Suap e del regolamento delle sale da gioco e giochi leciti adottato con delibera del Consiglio Comunale di Terlizzi nel 2016.
I giudici, per cui sussiste "il periculum in mora e l’atto gravato inibisce l’esercizio dell’attività dalla quale il ricorrente trae la fonte di sostentamento", hanno fissato per la trattazione di merito del ricorso ala seconda udienza pubblica di gennaio 2018.