Tar Toscana: 'Niente sala gioco vicino a circolo del tennis'
Per il Tar Toscana il distanziometro regionale sul gioco va applicato in vicinanza di centri socio-ricreativi e sportivi fra i quali si possono annoverare anche i circoli del tennis.
“L’articolo 4, comma 1, lettera c. della legge regionale n. 57/2013 qualifica come luoghi sensibili, senza alcuna ulteriore specificazione, i 'centri socio-ricreativi e sportivi'”.
A ricordarlo è il Tar Toscana nella sentenza con cui respinge il ricorso di un operatore di gioco contro il provvedimento della Questura di Lucca che nel febbraio 2021 ha bocciato l’istanza volta al rilascio di licenza ex articolo 88 Tulps per esercitare la raccolta delle scommesse e la raccolta delle giocate mediante videoterminali, in quanto i locali sede dell'attività non rispettano il limite di distanza dagli obiettivi sensibili fissato dalla legge regionale Toscana n. 57 del 2013, in quanto più specificamente “è stato considerato il percorso pedonale più breve tra l’ingresso dell’attività da autorizzare ed il Circolo del Tennis che misura 380 metri”.