Tar Toscana: 'Regolamento Urbanistico valido per Vlt, slot e scommesse'
Tar Toscana, divieto di installazione stabilito da Regolamento Urbanistico di Quarrata è valido per slot, Vlt e scommesse
Il Tar Toscana ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso presentato da un'esercente contro il Comune di Quarrata (Pistoia) per l'annullamento del Regolamento urbanistico e la sospensione della licenza all’esercizio dell’attività di raccolta del gioco mediante apparecchi Vlt.
IL RICORSO N°1 - In particolare, l'esercente ha chiesto l'annullamento della prescrizione contenuta nella licenza ex art. 88 Tulps rilasciata dal Questore della provincia di Pistoia nella parte in cui stabilisce che "l’inizio dell’attività potrà avvenire solo dal momento in cui i locali saranno conformi al regolamento urbanistico del Comune di Quarrata". Secondo la ricorrente "il Questore di Pistoia ha apposto alla licenza ex art. 88 Tulps una condizione sospensiva che subordina l'efficacia del titolo di polizia al rispetto di prescrizioni urbanistiche che non hanno alcuna incidenza sui profili di ordine pubblico e/o di sicurezza ovvero di sanità e sorvegliabilità dei locali". Secondo i giudici "per questa parte il ricorso è inammissibile, in quanto volto all'impugnazione di un atto (o meglio, di una clausola del medesimo) privo di concreta lesività per la ricorrente".
LA CATEGORIA DELL'INTRATTENIMENTO - Per i giudici, "Anche se anche non direttamente qualificabili come 'sale da gioco', appaiono comunque annoverabili tra i 'locali simili' e, più in generale, tra i 'servizi per l'intrattenimento'; in tali locali si esercitano infatti attività private che offrono al pubblico la possibilità di utilizzare 'apparecchi idonei per il gioco lecito' o di raccolta scommesse.