Tar: 'Orari gioco, ordinanza urgente solo per situazioni eccezionali'
Il Tar Veneto boccia l'ordinanza urgente con cui il sindaco di Bovolone (Vr) ha imposto a sala giochi di chiudere alle ore 22 di tutti i giorni della settimana.
"In base all’art. 54, comma 4 e 4 bis del D.lgs. 267/2000 il sindaco può intervenire, quale ufficiale del Governo, con atto motivato adottando provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è tuttavia necessario che la scelta di adottare un provvedimento extra ordinem, quale è l’ordinanza contingibile ed urgente, rispetti i presupposti e le condizioni, nonché le modalità con le quali tale potere può essere legittimamente esercitato. Invero, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento".
"Il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio dell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali cd imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali", sottolineano i giudici.