Ponendosi nel solco di quanto già fatto qualche giorno fa rispetto agli orari del gioco vigenti a Thiene, in provincia di Vicenza, il Tribunale amministrativo del Veneto conferma anche quelli in essere a Bassano del Grappa.
Con una sentenza, sottolineando ancora una volta come "le esigenze di tutela della salute siano da ritenere prevalenti rispetto a quelle economiche", il Tar respinge il ricorso di un operatore di gioco contro il sindaco del comune di Bassano del Grappa per l’annullamento dell’ordinanza dell’aprile 2020 avente oggetto la “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione" in attuazione della legge regionale per il contrasto al gioco patologico.
I punti contestati dalla difesa sono quattro: in primis l’ordinanza comunale violerebbe “il limite massimo di sei ore come previsto dall’Intesa" adottata in Conferenza unificata Stato Regioni nel 2017, poi sarebbe anche illegittima perché “una chiusura di sedici ore sarebbe illogica e violerebbe il principio di proporzionalità, posto che l’Intesa aveva stabilito che la durata massima di chiusura delle apparecchiature avrebbe potuto essere di massimo sei ore”.
Inoltre, tale ordinanza avrebbe anche “l’effetto di creare una disparità di trattamento nell’ambito del panorama regionale tra le imprese che operano nel territorio comunale rispetto a quelle che operano, sempre nel territorio regionale, ma in altri comuni limitrofi.”
Nel quarto punto, invece, viene evidenziato il “mancato coinvolgimento dell’Agenzia delle dogane e monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione dei giochi” mentre nell’ultimo punto viene contestata “l’applicazione di una sanzione aggiuntiva, rispetto a quella già stabilita, nel caso di violazione delle fasce orarie di interruzione del gioco, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem.”
Il Tar del Veneto ha tuttavia respinto tutte le argomentazioni portate avanti dalla difesa. La premessa è che la giunta regionale nel 2019 con una delibera ha stabilito che gli orari di interruzione del gioco sono “da porre in essere in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio regionale" prevedendo le seguenti fasce orarie: dalle 07 alle 09, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20.
In sintesi il Comune di Bassano con l’ordinanza impugnata ha stabilito in “otto ore l’orario di apertura per l’utilizzo degli apparecchi da gioco lecito intrattenimento e svago con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco.”
A fondamento di questa ordinanza il Comune ha allegato una relazione attestante l'aumento della diffusione della ludopatia sul territorio, in cui si legge: “Gli studi statistici indicano che più del 40 percento della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d’azzardo, mentre l’8 percento ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica".
Proprio basandosi su tali dati, il Tar sottolinea che “alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute sono da ritenere prevalenti rispetto a quelle economiche".
Analizzando i quattro motivi del ricorso il Tar del Veneto rigetta il primo sottolineando che i Comuni possono “aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura”, riconoscendogli il diritto di regolamentare in maniera differente in senso più restrittivo gli orari di interruzione del gioco.
Sul secondo motivo il Tribunale amministrativo evidenzia come il Comune di Bassano del Grappa nella limitazione delle fasce orarie abbia “tenuto conto delle criticità riscontrate nelle relazioni, ancorché, a ben vedere, la relazione del 2020, pur ponendo attenzione all’incidenza complessiva del fenomeno ludopatico sull’intero bacino di utenza interessato, ha avuto il pregio di dare anche conto di specifici dati inerenti il Comune di Bassano. Pertanto, le limitazioni orarie stabilite dal Comune resistente risultano adeguatamente sorrette dal complessivo apparato motivazionale dell’ordinanza.”
Anche il terzo motivo secondo cui “si lamenta il mancato coinvolgimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione del funzionamento delle apparecchiature di gioco” viene rigettato dal Tar del Veneto.
In ultimo è stato ritenuto infondato anche il quarto motivo di ricorso perché, “considerato che l'ordinanza in questione, nel prevedere che "la violazione di tutte le disposizioni previste dall'ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro", dispone espressamente che si applichino i principi per cui si può ritenere, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge 689/1981, che, nel caso di violazione delle fasce di interruzione dal gioco coincidenti con quelle previste dalla disciplina regionale richiamata, si applichino le sole sanzioni specificamente previste dall'art. 14, legge regionale del Veneto n. 38 del 2019.
Alla luce di queste motivazioni il Tar Veneto respinge il ricorso dell’operatore di gioco.
In allegato la sentenza completa.