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Ctd, Tar Emilia: 'Niente licenza per raccolta scommesse senza concessione'

20 settembre 2022 - 16:05

Il Tar Emilia Romagna ribadisce l'obbligo di conseguire, per raccogliere scommesse per un operatore estero, sia la concessione del Mef sia la licenza Tulps.

Foto Tingey in jury law firm

 

Il concetto ormai dovrebbe essere assodato, ma per alcuni esercenti ed operatori del gioco evidentemente non lo è ancora: “Il sistema vigente si fonda sulla necessità di conseguire, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per conto di un operatore estero, sia la concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Tulps”.

 

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna nella sentenza con cui boccia il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati  per l’annullamento del provvedimento emesso dal questore della Provincia di Reggio Emilia nel 2018 con il quale l’Amministrazione ha rigettato la richiesta di rilascio dell’istanza di autorizzazione ex art. 88 Tulps avanzata dal ricorrente al fine di poter svolgere l’attività di scommesse per conto di un bookmaker estero.

 

Il Collegio osserva - recita la sentenza - che “la Questura di Reggio Emilia ha evidenziato, nello specifico, l’assenza, in capo tanto al richiedente e alla società ricorrente quanto alla società austriaca, dell’atto concessorio di cui al più volte richiamato art. 88 Tulps affermandone l’imprescindibilità per l’esercizio dell’attività in questione”.

 

 

Secondo il ricorrente, però, “non sarebbe ammissibile un divieto di raccolta transfrontaliera quando la raccolta delle scommesse venga effettuata da Ctd nazionali collegati a gestori stabiliti in altri Stati dell’Unione.

Il difetto in capo al soggetto estero di una concessione rilasciata dall’Autorità italiana non potrebbe, quindi, determinare il diniego in virtù del solo disposto di cui all’art. 88 Tulps atteso che il controllo circa l’attività del Ctd. nazionale (interesse a tutela del quale è dettata la norma) sarebbe sempre possibile per le Autorità italiane. Impedendo l’accesso dell’operatore estero al mercato italiano l’Amministrazione avrebbe, pertanto, violato i principi di proporzionalità e concorrenza”.

 

Di diverso avviso i giudici amministrativi, per i quali invece il motivo di ricorso è infondato. “Il Collegio osserva che con tale motivo di ricorso parte ricorrente sostiene, in concreto, l’illegittimità del sistema italiano in materia di scommesse, ossia l’illegittimità del cosiddetto 'doppio binario', per cui chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps.

Tale sistema, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risulta però del tutto legittimo e, dunque, il provvedimento impugnato è immune dal denunciato vizio di contrarietà ai principi di proporzionalità e concorrenza.

A tal riguardo, difatti, il Collegio rileva che la questione oggetto di giudizio è già stata affrontata più volte in giurisprudenza, la quale ha avuto modo di esprimere sul punto principi da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi.

La legislazione ha chiaramente configurato un sistema 'a doppio binario', in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (l'attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ndr), che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Da un lato, infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11, ha affermato che 'gli articoli 43 Ce 49 Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. Dall'altro, sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio -autorizzatorio del 'doppio binario', che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”.

 

 

 

 

 

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