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Cassazione: 'Vietata raccolta scommesse senza autorizzazioni'

20 marzo 2017 - 10:01

La Corte di Cassazione ribadisce il divieto di raccogliere scommesse senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Vietata raccolta scommesse senza autorizzazioni'


"Con considerazioni riferite a tutti coimputati, la Corte d'appello - in totale continuità con il Tribunale - ha evidenziato che l'attività di raccolta e pagamento di scommesse veniva esercitata del tutto indipendentemente da eventuali rapporti di concessione, associazione, o di altro tipo con società regolarmente autorizzate alla raccolta di scommesse. Si trattava di rapporti diretti che si instauravano fra i giocatori e gli imputati stessi e che  prescindevano completamente dall'apertura di regolari conti di gioco presso le società  autorizzate; apertura rispetto alla quale nessuno degli imputati era stato in grado di fornire una prova documentale. Vi era, anzi, la prova della apertura e della utilizzazione di conti di gioco intestati a soggetti diversi, spesso di comodo, sui quali erano movimentate le scommesse
dei clienti".


Questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili una serie di  ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermato la sentenza del  Tribunale di Taranto, con la quale gli imputati erano stati condannati, per diversi episodi di reato ex art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per l'esercizio in forma organizzata, in mancanza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza, dell'attività di raccolta di scommesse.

 

I giudici evidenziano che "le doglianze di merito sono state già esaminate e motivatamente disattese in grado di appello" e che "manifestamente infondata, alla luce della formulazione della diposizione incriminatrice, risulta la doglianza relativa alla natura contravvenzionale e non delittuosa
della condotta e, conseguentemente, alla prescrizione del reato, che non si era verificata ancora al momento della pronuncia della sentenza di appello, in conseguenza dei periodi di sospensione dettagliatamente riportati nella stessa sentenza. In presenza di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4)".

 

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