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Tar Bolzano: 'Legittima legge Gap, ma annullare delibera luoghi sensibili Ortisei'

13 gennaio 2017 - 15:23

Il Tar Bolzano conferma la validità delle norme provinciali sul Gap del 1992 ma annulla delibera sui luoghi sensibili del Comune di Ortisei (Bz).

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Legittima legge Gap, ma annullare delibera luoghi sensibili Ortisei'

 


"Appare del tutto giustificata, ragionevole e proporzionata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco, ma le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del  29.10.2012 sono già state annullate da questo Tribunale con le sentenze nn. 301/2016 e 302/2016, con le quali sono state decise cause analoghe".

 

Lo ricorda il Tar Bolzano in tre sentenze gemelle che ritengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi di altrettanti gestori di sale giochi contro la Provincia Autonoma di Bolzano per aver disposto la decadenza delle licenze ai sensi dell’art. 5bis della L.P. 13.5.1992, n. 13 secondo cui “per ragioni di  tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale”.


Il Collegio ha invece annullato la deliberazione n. 32 del 17.02.2012 con cui il consiglio comunale di Ortisei ha approvato la planimetria sull’individuazione dei luoghi sensibili sul territorio comunale, planimetria che è stata elaborata dall’Ufficio tecnico comunale sulla base delle disposizioni dell’art. 5bis della L.P. n. 13/1992 e della deliberazione n. 341 del 12.3.2012 della Giunta provinciale. "L’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 341 del 12.3.2012 (modificata dalla deliberazione n. 1570 del 29.10.2012, anch’essa annullata) comporta l’illegittimità per vizio derivato della delibera n. 32 del 17.8.2012 del Comune di Ortisei avente ad oggetto l’approvazione della planimetria, per la parte riguardante i siti sensibili individuati dall’Amministrazione provinciale. Conseguentemente la delibera n. 32 del 17.8.2012 del Comune di Ortisei va annullata in parte qua", evidenzia la sentenza.

Per quanto riguarda l’annullamento del provvedimento di decadenza delle licenze, richiesto dai ricorrenti anche dopo l’annullamento giurisdizionale delle due citate deliberazioni provinciali, per i siti sensibili ex lege, rimanendo i medesimi in ogni caso di ostacolo al rinnovo dell’autorizzazione, i giudici precisano "che le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito (c.d. ludopatia o Gap - gioco d’azzardo patologico), come quella in questione, consistente nella imposizione di una distanza minima di 300 m delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, vale a dire nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni, rientrino principalmente nella materia della tutela della salute, escludendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ossia della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza". Perciò "risulta la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della normativa provinciale ed in particolare dell’art. 5bis della L.P. n. 13/1992, per contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lett. h) ed e) e 118 della Costituzione, sollevata dai ricorrenti".

Né, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia Ue per la "violazione della procedura di informazione nel "settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione", allo scopo di evitare che la libera circolazione delle merci, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, garantite dal Trattato dell'Unione Europea possano venire pregiudicate ovvero ostacolate, direttamente o indirettamente, da una loro eventuale applicazione. Il Collegio osserva che è ben vero, come precisa l’Amministrazione resistente, che è motivato principalmente con la sua scadenza temporale (31.12.2015),  prevista direttamente dalla legge (art. 5bis, comma 1, L.P. n. 13/1992, così come modificato dall’art. 1 della L.P. n. 13/2010). È però altrettanto vero che l’assessore provinciale competente nel provvedimento impugnato non si è limitato a pronunciare la decadenza della licenza per la sua scadenza temporale, ma ha esaminato anche la questione dell’ubicazione della sala giochi, affermando che “i locali nei quali si gestisce la sala giochi, sono ubicati in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili (vedi comunicazione allora allegata del Comune di Ortisei, prot. n. 73.09/693598 del 14.12.2015). L’indicata struttura per trattamenti sanitari (clinica sportiva) ricade sotto quelli di cui all’articolo 5/bis della sopracitata legge provinciale”.
 
Così motivando, "l’assessore provinciale competente ha fatto intendere che l’autorizzazione anche in futuro non sarebbe stata rinnovata. Sotto questo profilo permane l’interesse dei ricorrenti all’annullamento del provvedimento impugnato, nonostante l’annullamento giurisdizionale delle citate deliberazioni della Giunta Provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del 29.10.2012 e della delibera n. 32 del 17.8.2012 del Comune di Ortisei. Tenendo conto di tale planimetria il Comune di Ortisei in data 4.12.2015 ha espresso parere negativo in merito alla proroga e/o rinnovazione della autorizzazione alla gestione di una sala giochi sita ad Ortisei, 'precisando che la stessa è ubicata nel raggio di 300 metri dalla clinica sportiva, ovvero che la stessa si trova nello stesso edificio".

 

 

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