Albo Pvr, CdS chiede ‘ulteriori chiarimenti’ ad operatori di gioco e Adm
Il Consiglio di Stato chiede “ulteriori approfondimenti” in merito ai ricorsi presentati da alcuni operatori di gioco contro l'obbligo di iscrizione all'Albo dei Pvr sancito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la riforma della sentenza del Tar Lazio che lo scorso febbraio ha annullato l’applicazione della determinazione ai concessionari in proroga tecnica e ai titolari dei Pvr ad essi collegati (articoli 9 e 10).
Tale sentenza difatti ha assorbito le altre censure proposte dai ricorrenti “ritenendole prive di interesse una volta stabilito che le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024 e con esse la determinazione istitutiva dell’albo Pvr non potessero applicarsi alle concessioni in proroga tecnica”, ma gli operatori coinvolti hanno invece “ribadito la sussistenza di un interesse all’esame di merito” di esse “per l’avvenuto espletamento della procedura ad evidenza pubblica”.
I giudici di Palazzo Spada ritengono “indispensabile al fine del decidere richiedere alle parti chiarimenti e, quindi, fissare una nuova udienza di discussione del ricorso, onerando le parti di circoscrivere le memorie difensive all’illustrazione della sola situazione di fatto attualmente determinatasi e chiarendo in particolare: i) se la procedura ad evidenza pubblica sia stata, effettivamente, conclusa; ii) se, in ragione di tale circostanza, anche la disciplina relativa ai Pvr siano tornata ad essere pienamente efficace, depositando – ove adottati – appositi atti sul punto emessi dall’Agenzia delle dogane; iii) se gli operatori parti del giudizio che siano stati in precedenza concessionari si siano aggiudicati una nuova concessione, se abbiano, in ipotesi, stipulato nuovi contratti con i Pvr o se, invece, continuino ad operare in proroga o abbiano, invece, cessato la loro attività.
L’approfondimento indicato al punto iii) si impone in ragione dell’attuale sistema di giustizia amministrativa improntato ad una tutela soggettiva della parte e che, come tale, richiede la legittimazione ad agire di questa e la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnativa e alla decisione”.
Il Collegio infine invita le parti “ad omettere nelle memorie difensive che saranno depositate la mera riproposizione delle argomentazioni in diritto già compiutamente illustrate negli scritti difensivi versati in atti, fatto salvo, ovviamente, le argomentazioni che risulteranno indispensabili per la trattazione delle questioni indicate nella presente ordinanza, contenendo, in ogni caso, gli scritti difensivi a quanto realmente indispensabile e non in precedenza dedotto”.