Imposta unica scommesse e Ctd, avvocato Agnello: ‘Dialogo con Adm’

La Corte tributaria del Lazio ribadisce l’esonero dei Ctd dal pagamento dell’imposta unica sulle scommesse e rafforza l’orientamento nazionale sul criterio del margine, contro il criterio presuntivo di Adm. L'avvocato Agnello invita al dialogo.
Scritto da Redazione

L'avvocato Daniela Agnello

“Essenziale garantire l’uniforme applicazione del principio di equità e giustizia. Rinnoviamo ad Adm il nostro invito al dialogo”. Con queste parole l’avvocato Daniela Agnello commenta la nuova pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che conferma l’applicazione del criterio del margine per il calcolo dell’imposta unica sulle scommesse nel caso Stanleybet, con esplicito esonero dei centri trasmissione dati.

La sentenza arriva dopo analoghe decisioni delle Corti di Lombardia e Umbria e consolida ulteriormente un orientamento ormai diffuso a livello nazionale. La Corte laziale ha infatti accolto le tesi difensive dello studio legale Agnello, riconoscendo “la piena correttezza del criterio del margine per la determinazione dell’imposta unica sulle scommesse a partire dal 2016”, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 208/2015.

Secondo i giudici, il margine, calcolato come differenza tra giocate e vincite, rappresenta l’unico metodo idoneo a esprimere l’effettiva capacità contributiva dell’operatore, in linea con l’articolo 53 della Costituzione e con il divieto di discriminazioni fiscali sancito dal diritto dell’Unione europea. La Corte ha inoltre sottolineato che l’uso di criteri forfettari o parametrici, non basati sul margine effettivo, produce risultati “distorti e sanzionatori”.

Così, dal 1° gennaio 2016, i centri che si limitano a trasmettere i dati di giocata all’operatore estero non sono tenuti al pagamento dell’imposta unica, che resta esclusivamente a carico del bookmaker. La Corte ha anche chiarito che “il collegamento al totalizzatore non è condizione per l’applicazione del criterio del margine”, escludendo interpretazioni restrittive non conformi ai principi di legalità e ragionevolezza.

Anche nei casi di documentazione contabile incompleta, i giudici hanno riconosciuto che l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni e valori medi, purché tali ricostruzioni rispettino criteri di proporzionalità, coerenza e adeguatezza rispetto alla reale attività economica svolta.

La pronuncia contribuisce così a rafforzare un quadro giurisprudenziale sempre più solido a favore del criterio del margine come parametro legittimo e corretto per la determinazione dell’imposta unica nel settore delle scommesse. L’avvocato Agnello auspica ora un passo avanti sul piano istituzionale: “Ci auguriamo che il riconoscimento del criterio del margine per le annualità successive al 2015 possa essere affermato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, così da superare le irragionevoli disparità che ancora persistono tra concessionari e operatori privi di concessione”.

E aggiunge che “in questa prospettiva sarà essenziale riaprire un dialogo costruttivo con l’Amministrazione finanziaria, al fine di eliminare le attuali contraddizioni e pervenire a un assetto chiaro e condiviso, che consenta a tutti gli operatori di assolvere al pagamento dell’imposta in maniera equa, proporzionata e conforme ai principi dell’ordinamento”.