Rimborsi puntate al gioco, il caso Malta-Germania all’attenzione della Cgue

L' avvocato generale Nicholas Emiliou ha presentato alla Corte di giustizia europea le sue conclusioni, la sentenza potrebbe avere impatto su tutta la regolamentazione sul gioco.
Scritto da Redazione

© Cgue - Pagina Linkedin

“Qualora un consumatore abbia partecipato, a partire dallo Stato membro in cui ha la residenza abituale, ai giochi d'azzardo online offerti in tale Stato – senza una licenza rilasciata dalle autorità di tale Stato – da un operatore di gioco d'azzardo stabilito in un altro Stato membro, il principio del divieto di abuso del diritto dell'Unione non osta a che tale consumatore agisca civilmente nei confronti di tale operatore per ottenere la restituzione delle puntate effettuate, a causa della nullità del contratto di gioco d'azzardo sottostante ai sensi del diritto contrattuale applicabile.”

È la questione pregiudiziale al centro delle conclusioni presentate il 4 settembre alla Corte di giustizia europea dall'avvocato generale Nicholas  Emiliou nella causa che vede opposti FB e European Lotto and Betting Ltd. / Deutsche Lotto und Sportwetten Ltd, il cui esito potrebbe avere ripercussioni importanti per la regolamentazione europea del gioco.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del Tribunale Civile di Malta), riguarda una domanda presentata, dinanzi a tale tribunale, dal cessionario di un consumatore, residente abitualmente in Germania, nei confronti di due società con sede a Malta. Il ricorrente chiede il rimborso delle puntate effettuate (e perse) da tale consumatore partecipando a giochi d'azzardo offerti da tali società. A tal fine, egli sostiene che, poiché tali giochi erano stati offerti in Germania, in violazione delle norme tedesche in materia di gioco d'azzardo, il contratto di gioco d'azzardo sottostante era illegale e, pertanto, nullo. Di conseguenza, tali società dovrebbero rimborsare tali puntate.

Gli operatori di gioco sollevano due eccezioni contro tale domanda di restituzione. In primo luogo, il contratto di gioco d'azzardo in questione è legale e, pertanto, valido. Infatti, le norme tedesche in materia di gioco d'azzardo non dovrebbero essere applicate al procedimento principale in quanto contrarie alla libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 Tfue. In secondo luogo, una simile pretesa costituisce, in ogni caso, un abuso del diritto dell'Unione europea.

Ma, puntualizza l'avvocato generale Emiliou, “i giudici di uno Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica di Malta) sono competenti a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme di un altro Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania)?”.

In tale particolare contesto, sottolinea, “il caso di specie è delicato, poiché riguarda una richiesta di restituzione presentata non dal giocatore dinanzi al suo tribunale 'locale', bensì da un avvocato che ha acquistato e ottenuto la cessione di tale credito dinanzi a un tribunale maltese. Tale tribunale è chiamato, tramite le difese sollevate dalle società convenute, a verificare la compatibilità della legge tedesca sul gioco d'azzardo con la libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 Tfue e la natura abusiva di tali richieste di restituzione”.

 

Il presente caso, quindi, “offre alla Corte un'occasione ideale per chiarire che i giudici degli Stati membri non solo sono competenti a verificare, ma devono anche verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione del diritto di altri Stati membri quando tale questione si pone come questione preliminare (ai sensi del diritto internazionale privato) in una controversia civile o commerciale pendente dinanzi ad essi. Tuttavia, tali giudici devono dar prova di moderazione nell'esercizio di tale competenza”.

 

E non è la prima volta che accade. In una causa simile, sempre quest'anno, la Corte suprema dell'Austria – Oberster Gerichtshof ha presentato una domanda di pronuncia giudiziale riguardante un'azione di responsabilità civile intentata dinanzi ai giudici austriaci da un consumatore abitualmente residente in Austria nei confronti degli ex amministratori di una società di gioco d'azzardo registrata a Malta (ora fallita). In quell'occasione l'avvocato generale Emiliou ha sottolineato che un consumatore che ha subito perdite al gioco online deve riferirsi alle leggi del Paese dal quale sono state effettuate le scommesse.