Rimborsi puntate al gioco, sequestro conservativo su conti bancari al vaglio della Cgue

Nella causa fra un giocatore austriaco che chiede il rimborso delle perdite a una società maltese, l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue propone sequestro conservativo sui conti bancari per agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti.
Scritto da Redazione

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Il tema dei rimborsi delle puntate effettuate (e perse) da alcuni consumatori partecipando a giochi con vincita in denaro offerti da società maltesi torna a tenere banco alla Corte di giustizia europea.

Questa volta riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale per le questioni civili di Vienna) contro una società che offre gioco online in Austria dalla sua sede legale a Malta, dopo che un consumatore ha presentato una richiesta di risarcimento sostenendo che in quanto non titolare di una licenza ai sensi della legge sui giochi d'azzardo, il contratto di gioco d'azzardo era nullo, il che comportava l'obbligo, per tale società, di rimborsare le puntate perse.

Con sentenza del 2 dicembre 2021, il tribunale austriaco ha accolto la domanda e, di conseguenza, ha condannato la società al rimborso di 62.878 euro, nonché al pagamento di interessi e spese. Nel febbraio 2024 il consumatore ha presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale distrettuale del centro di Vienna, Austria), sostenendo che “l'operatore di gioco online ha cercato di vanificare i procedimenti esecutivi in ​​Austria trasferendo i beni al di fuori di tale giurisdizione”.

Sulla vicenda trae le conclusioni l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Nicholas Emiliou, ricordando che “negli ultimi anni, i giocatori hanno cercato di recuperare le proprie perdite avviando azioni civili dinanzi ai tribunali locali contro le società di gioco d'azzardo maltesi. In genere, la richiesta è che il consumatore abbia scommesso e perso puntate in giochi d'azzardo ai sensi di un contratto di gioco d'azzardo stipulato con una di tali società; poiché la società in questione non era autorizzata dalle autorità dello Stato membro destinatario, i giochi d'azzardo offerti erano illegali e, di conseguenza, tale contratto era nullo ai sensi del diritto contrattuale locale; di conseguenza, tale società è tenuta a rimborsare tali puntate ai sensi delle norme sull'arricchimento senza causa. A quanto pare, migliaia di richieste di questo tipo sono state gestite o sono attualmente pendenti in Austria e Germania. Sembra inoltre che, finora, nella maggior parte dei casi, i tribunali di tali Stati membri abbiano accolto le richieste”, mentre le società di gioco maltesi contestano tali richieste di restituzione, ribadendo che “ le norme maltesi sul gioco d'azzardo e la supervisione esercitata dalla Maltese Gaming Authority forniscono un'adeguata protezione ai giocatori”.

Viene richiamato il disegno di legge 55, che ha introdotto un nuovo articolo 56A nella legge maltese sul gioco d'azzardo. “Tale articolo stabilisce, in sostanza, che qualsiasi azione che metta in discussione la legalità dei servizi forniti da società maltesi ai sensi di una licenza di gioco maltese deve essere considerata inammissibile dai tribunali maltesi. Inoltre, stabilisce che qualsiasi sentenza straniera che confermi tale azione non sarà né riconosciuta né eseguita a Malta”.

Un principio che secondo il ricorrente “ostacolerebbe o renderebbe sostanzialmente più difficile" il recupero del credito vantato nei confronti della società di gioco online maltese.

 

Emiliou propone alla Corte di giustizia di rispondere alla questione sollevata dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale per le questioni civili di Vienna, Austria) come segue: “L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista da tale disposizione è soddisfatta quando il creditore ha fornito prove sufficienti per convincere il giudice adito dell'urgenza di un'ordinanza di sequestro conservativo, in quanto sussiste un rischio concreto che, in mancanza di tale provvedimento, il debitore possa aver dissipato, occultato o distrutto i propri beni o averli alienati a un valore inferiore al loro valore entro il momento in cui il creditore è in grado di eseguire una decisione giudiziaria esistente o futura, impedendo così o, quantomeno, rendendo sostanzialmente più difficile il recupero dei beni richiesta del creditore”.