skin
Menu

Software gioco online, Tar: 'Sì a fondi Regione Abruzzo'

28 maggio 2018 - 11:23

Il Tar bacchetta la Regione Abruzzo per aver negato la concessione di fondi europei per lo sviluppo di software e piattaforme per il gioco online.

Scritto da Fm

 


"La proposta progettuale della ricorrente deve essere ricondotta nel settore di cui al Codice Ateco 58.21.00 'Edizione di giochi per computer e per tutte le altre piattaforme', rientrante nella predetta attività ammessa di cui al Codice Ateco 58.2. La piattaforma informatica e i giochi devono essere considerati beni a prescindere dalla consistenza immateriale degli stessi essendo, invece, rilevante la valutabilità degli stessi dal punto di vista economico".

 

Lo sottolinea il Tar Abruzzo nell'accogliere il ricorso di una società contro la nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, con la quale le è stata comunicata "l’esclusione dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico per 'Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con Dgr n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016. A valere sulla Linea di azione 3.2.1 – Asse III Por Fesr Abruzzo 2014/2020' poiché, esaminata la relativa domanda di ammissione, la Commissione ha rilevato che il punteggio è inferiore al minimo previsto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 dell’Avviso, e la domanda viene dichiarata non ammessa”.
 

I giudici amministrativi ricordano che la "ricorrente produce e commercializza sia il software - piattaforma, che si interfaccia con ogni operatore/azienda del sistema produttivo del 'gaming online' per effetto della materiale installazione sui loro sistemi informatici, sia il software - applicazione da installare sui terminali dei clienti finali per poter giocare online, sia ancora i 'giochi di abilità' cui sarà possibile accedere tramite i predetti software applicativi e che, pertanto, è manifestamente illogico sostenere che la ricorrente non realizzi un prodotto né offra un servizio.
Le considerazioni sviluppate possano avere indubbie ripercussioni sull’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione dei progetti nella considerazione che la produzione di beni e servizi ricomprende evidentemente anche quei prodotti 'immateriali' tipici dell’industria informatica; l’innovatività della produzione della ricorrente consistente nella previsione di un software/piattaforma informatica per consentire ad altri operatori del settore di offrire servizi di 'gaming online' ai propri utenti/clienti, sia di un software – applicazione per gli utenti/clienti per poter usufruire del predetto servizio, sia oltretutto di ben n. 4 'giochi di abilità' con vincita di denaro (oggetto di certificazione da parte di Adm), che rappresentano una novità, tanto da aver depositato, la ricorrente, il brevetto sia in Italia che in Europa e ciò rappresenta un indice dell’attitudine del progetto ad essere conosciuto a livello internazionale e della significativa possibilità di intercettare quote di mercato sopranazionali".
 

Articoli correlati