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Campania, M5S: 'Distanziometro gioco valido per comma 6 e 7'

13 giugno 2019 - 09:31

Il Movimento 5 stelle Campania presenta proposta di legge sul gioco, distanziometro valido per apparecchi con e senza vincita in denaro.

Scritto da Redazione

Dopo la nuova legge della Puglia e la proroga dell'entrata in vigore del distanziometro di quella delle Marche, si parla di normativa di gioco anche in Campania, dove i consiglieri del Movimento cinque stelle hanno presentato la loro proposta, assegnata alle commissioni V e VI per l’esame congiunto e alla II per il parere, che andrebbe a superare le norme del Collegato alla legge finanziaria regionale 2014.

 

DISTANZIOMETRO PER COMMA 6 E 7 - Il “cuore” di tale proposta, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del disturbo del gioco d’azzardo” ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, Vincenzo Viglione, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, ,Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello, è l'articolo 12, che vieta “l'apertura di centri di scommesse, di sale da gioco e spazi per il gioco lecito, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'intemo e all'esterno dei centri abitati, negli spazi situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia e nidi, centri di formazione, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, impianti sportivi, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, istituti di credito e sportelli bancari, stazioni ferroviarie ed esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”.
I Comuni, inoltre, “possono dettare previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione di centri di scommesse, di spazi per il gioco lecito e per l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e individuare ulteriori aree sensibili cui estendere il divieto di localizzazione, fermo restando il rispetto della distanza minima prevista al comma l, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. Poi, “ciascuno per il territorio di propria competenza, provvedono a redigere e aggiornare l'elenco delle aree sensibili e localizzano le stesse mediante inserimento dei dati attraverso il Geo Portale Sistema informativo territoriale della Campania (Iter)”.
 
 
I LIMITI ORARI – L'articolo 13 specifica le limitazioni all'esercizio del gioco. “Fermo restando il rispetto delle limitazioni imposte dalle normative nazionali per il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo e la tutela dei minori, in aggiunta alle limitazioni orarie disposte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli apparecchi da gioco con funzionamento subordinato al collegamento a un sistema di elaborazione della rete, i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 e 7 del R. D. n.773/1931, per una durata non inferiore a sei ore distribuite nell'arco dell'orario di apertura previsto in diverse fasce orarie, all'interno delle sale da gioco, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico”.
 
 
LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI – L'articolo 15 è dedicato alla mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili “1. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell'articolo 12, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli Comuni, tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono, altresì, considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate. 2. I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l'elenco delle aree sensibili e all'inserimento dei dati tramite il Geo Portale Sistema informativo territoriale della Campania (Iter), ai fini della rappresentazione in mappa georeferenziata delle aree di interdizione di cui al comma 1.
3. La Regione supporta i Comuni nell'inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di uno strumento dedicato. 4. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia nel Geo Portale in forma liberamente consultabile”.
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE – Quanto alla formazione obbligatoria per gli operatori del gioco lecito, l'articolo 7 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la commissione consiliare competente, l'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo, l'Associazione nazionale comuni italiani della Campania (Anci) e le associazioni di categoria, regolamenta tale attività di formazione “attraverso specifici corsi per i gestori di centri di scommesse, delle sale da gioco e di spazi per il gioco nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. 2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati: a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; b) all'attivazione della rete di sostegno; c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale. 3. La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l'istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del disturbo da gioco d'azzardo patologico, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d'azzardo, anche online. 4. Nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, la Regione tiene conto della metodologia di 'peer education', anche stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole. 5. Nel riconoscere l'importanza della formazione ai fini di una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d'azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico”.
 
GLI ESERCIZI GIA AUTORIZZATI - Queste le disposizioni per l'adeguamento degli esercizi già autorizzati.
“1. Gli esercizi di cui all'articolo 12, comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di tre anni. 2. Gli esercenti di cui al comma 1 predispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di intervento aziendale in grado di documentare il rischio Dga all'interno del proprio locale e indicano le misure adottate per assolvere agli obblighi previsti dalla presente legge. 3. I gestori dei suddetti esercizi presentano all'Asl territorialmente competente richiesta di partecipazione al primo corso di formazione utile per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 8. Adottano, altresì, ogni misura utile ad implementare il raccordo con le strutture di intervento socio-sanitario del proprio territorio, qualora si manifestino negli utenti condizioni di criticità riconducibili al disturbo da gioco d'azzardo. 4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite criteri e modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”.
 
 
LE NUOVE INSTALLAZIONI - Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, “per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 9. Si considera, altresì, nuova installazione, ai fini di quanto previsto: a) il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario; b) stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. 10. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'articolo l 10, comma 6, lettera a), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'articolo 1, comma 943, della L. 208/2015. 11. Fermo restando le competenze dello Stato e delle forze dell'ordine, spetta al Comune l'attività di controllo, tramite la Polizia locale, sulle distanze dei locali di cui al comma 3 e delle aree sensibili, sul rispetto delle fasce orarie di cui all'articolo 13 e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge. 12.1 sindaci, nell'ambito dei Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio e delle delimitazioni delle aree sensibili al fìne di garantire una pianificazione degli interventi ad opera delle forze dell'ordine e delle Polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo”.
 
 
IRAP, OSSERVATORIO E NUMERO VERDE - Gli altri articoli elencano le competenze della Regione che garantisce la programmazione dell'attività di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo attraverso il Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d'azzardo e l'attività dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo, istituiscono, inoltre, un numero verde per le segnalazioni e le richieste di aiuto, concendono un contributo straordinario pari all'importo parziale o totale dovuto ai fini Irap alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare apparecchi da gioco, indicano il contenuto del Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d'azzardo, precisano le competenze delle Aziende sanitarie locali che oltre a garantire la presa in carico e l'assistenza individualizzata per i soggetti affetti da Disturbo da gioco d'azzardo, approvano un programma annuale attuativo del Piano regionale, che include interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e un servizio di ascolto e consulenza.
 

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