Decreto Dignità: il testo arriva in Gazzetta, tutte le misure sul gioco
In Gazzetta il decreto Dignità: ecco tutte le misure sul gioco previste dal testo governativo.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Dignità che contiene anche l'aumento del prelievo erariale unico per slot machine e Vlt, oltre al divieto di pubblicità di gioco. Nella premessa del decreto si sottolinea "la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia". Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 14 luglio ed entro sessanta giorni dovrà essere convertito in legge. L'arrivo alla Camera è previsto per il prossimo 24 luglio.
Il testo del provvedimento, approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, attende la pubblicazione da più di 10 giorni tra rinvii, rimandi e controlli della Ragioneria sulle coperture.
(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse)
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 percento e nel 6,25 percento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° settembre 2018, e nel 19,5 percento e nel 6,5 percento a decorrere dal 1° maggio 2019.
7. Gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.