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Dl Green pass, FdI: 'Via l'articolo su obbligo per accesso ad attività gioco'

05 agosto 2021 - 15:52

Con un emendamento, i deputati di FdI chiedono di togliere articolo 3 del Dl Green pass per cui la certificazione è obbligatoria anche per accesso ad attività di gioco.

Scritto da Redazione

Si parla – indirettamente ma sostanzialmente – anche di gioco in alcune delle proposte emendative al cosiddetto decreto Green pass, il Dl 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo), presentate da vari esponenti del centrodestra alla commissione Affari sociali della Camera.

Fra gli articoli per i quali i deputati propongono modifiche anche l'articolo 3 del decreto relativo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (che a sua volta fa riferimento al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo dopo l'articolo 9 il 9-bis), secondo il quale dal 6 agosto 2021, l'ingresso in alcune attività è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti vaccinati almeno con la prima dose di vaccino, a chi è guarito dal Covid (da almeno 14 giorni e da non più di 6 mesi) o ha fatto il tampone antigenico o molecolare da non più di 48 ore: nella fattispecie alla lettera h) si parla espressamente di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

In primis con l'emendamento 3.412, i deputati Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato di Fratelli d'Italia chiedono la “soppressione dell'articolo 3”.
 
Ma non finisce qui. Sempre Gemmato e Bellucci, nella proposta emendativa 3.40, scrivono: “Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l’accesso alle predette attività e servizi è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
 
Gli stessi deputati firmano l'emendamento 3.377. “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca per i servizi e attività al chiuso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso a:; b) sopprimere la lettera a); c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L’accesso alle attività e servizi di cui al presente articolo è, comunque, consentito, sia all’aperto che al chiuso, anche ai soggetti non in possesso di certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, a condizione che venga assicurata l’adozione di adeguate misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
 
L'emendamento 11.43 – firmato da Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi – recita: “Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
 
Nella proposta emendativa 11.59 – con le firme di Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi – invece si legge: “Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
 
L'emendamento 11.42 – a firma di Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi – introduce la seguente formulazione: “Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
 
Infine c'è l'emendamento 11.58 - di Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi: “Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
 

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