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Dl Rilancio, sì a fiducia e a Odg su giochi numerici

09 luglio 2020 - 09:56

La Camera dà la sua fiducia al governo sul Dl Rilancio, parere positivo a un Odg sui giochi numerici.

Scritto da Anna Maria Rengo

Con 318 voti favorevoli e 231 contrari, l'Aula della Camera ha dato la sua fiducia al governo sull'approvazione del disegno di conversione in legge del decreto Rilancio, che prevede l'ulteriore tassazione dello 0,5 percento delle scommesse così da alimentare il fondo salva-sport e il rinvio al 2021 del debutto della lotteria degli scontrini.

Al testo sono stati presentati in Aula due ordini del giorno che riguardano il gioco. Il primo è stato dichiarato inammissibile per estraneità alla materia trattata. Era a prima firma del deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri e chiamava in causa la liquidità condivisa nel poker online, chiedendo l'impegno del governo a "a dare mandato all’Agenzie delle dogane e dei monopoli di non attuare l’accordo firmato in data 6 luglio 2017 relativamente alla « liquidità internazionale condivisa » e di rescindere unilateralmente e formalmente lo stesso nei tempi più brevi possibili".
 

Parere positivo del governo, invece, all'ordine del giorno del forzista Mauro D'Attis che impegna il governo "a valutare con particolare attenzione quanto evidenziato in premessa al fine di adottare ogni iniziativa normativa nell’ambito del prossimo provvedimento economico annunciato dal Governo finalizzato a garantire la stabilità dei flussi finanziari nonché dell’aspetto concessorio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale". L'onorevole l'Attis ha accolto la riformulazione proposta dal governo, prima del voto finale del Dl Rilancio, che poi dovrà passsare all'esame della Camera.

C'è da sottolineare che il parere positivo del governo è limitato al dispositivo citato, quindi eliminando le corpose premesse che lo precedevano. D'Attis ricordava, in esse, che "durante l'esame del provvedimento è stato proposto un emendamento con il quale si intende garantire la stabilità dei flussi finanziari nonché dell’aspetto concessorio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; l’evoluzione della riferita epidemia Covid-19, dall’11 marzo 2020 scorso ufficialmente dichiarata pandemia, ha criticamente impattato sulle correnti attività strumentali alla integrazione dei requisiti necessari per accedere alla sottoscrizione della convenzione di concessione ed all’avvio del nuovo asset concessorio in condizioni di piena funzionalità e remuneratività sia per l’Ente Concedente che per l’aggiudicataria; in tale contesto, il differimento del termine per il versamento del saldo del prezzo offerto dalla società aggiudicataria e di cui all’articolo 1, comma 576, lettera b) e lettera c), legge 11 dicembre 2016, n. 232, è finalizzato a consentire all’aggiudicataria di poter far efficacemente fronte alla grave e critica emergenza finanziaria prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali non solo dell’aggiudicataria stessa, ma dell’intera filiera costituita dagli oltre trentamila punti di vendita coinvolti nel progetto concessorio, e, al contempo, garantirebbe, in tutti i casi, l’incameramento da pare dell’erario dell’intera somma offerta a titolo di prezzo, senza alcuna riduzione, entro la gestione 2021; tenuto conto del fatto che la Società aggiudicataria, conformemente al disposto di cui all’articolo 1, comma 576, lettera c), legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data 3 ottobre 2019, ha provveduto al versamento della somma di euro 111 milioni, pari al 50 per cento del prezzo offerto, con parziale deroga alla disposizione di legge ora citata, si consentirebbe di dar corso all’incameramento del saldo del prezzo, pari a euro 111 milioni, con versamenti periodici definiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 dicembre 2020. Inoltre, si eviterebbe di certo il contenzioso che, con alto grado di probabilità, potrebbe scaturire sia nel caso di revoca dell’aggiudicazione che nel caso di richiesta di risoluzione del contratto per l’impossibilità sopravvenuta di alcuni degli adempimenti previsti e l’eccessiva onerosità di altri derivanti dall’evento di forza maggiore rappresentato dalla pandemia Covid-19, con conseguente possibile onere restitutorio in capo all’Erario di quanto già versato dall’aggiudicatario e pari a 111 milioni; in caso di instaurazione di un contenzioso, inoltre, si potrebbero verosimilmente presentare o l’ipotesi di una sospensione di qualsiasi determinazione  assunta dall’Amministrazione Statale ed impugnata in sede amministrativa o la necessità di indire una nuova gara per l’affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; in entrambi i casi prospettabili, ne discenderebbe comunque una prosecuzione in proroga dell’attuale concessione fino alla nuova aggiudicazione con tempi stimabili in misura non inferiore a 18 mesi che a causa per altro del mutato quadro economico potrebbe determinare condizioni meno vantaggiose per l’Erario rispetto a quelle della recente aggiudicazione, aggio pari a 0,5 per cento ed importo una tantum pari a euro 222 milioni di cui euro 111 milioni già incassati in data 3 ottobre 2019 a titolo di acconto".

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