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Dl Ucraina, sì in Senato: poche norme su gioco e via quelle su ippica

12 maggio 2022 - 13:58

L'Aula del Senato approva la fiducia al Governo sul decreto Ucraina, nel testo poche disposizioni in materia di gioco e saltano le previsioni per l'ippica.

Scritto da Anna Maria Rengo

Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, l'assemblea del Senato, giovedì 12 maggio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 21, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (A.S. 2564), che passa all'esame della Camera.

Nel disegno di legge figurano davvero poche disposizioni in materia di gioco, in considerazione del fatto che le commissioni riunite incaricate in sede referente avevano approvato un emendamento a firma dei senatori Davide Faraone e Mauro Maria Marino (Italia Viva) che solo nella sua formulazione originaria conteneva un riferimento all'ippica. In quella poi approvata esso è stato espunto.
Ecco prevedeva, appunto, misure a favore degli impianti ippici) e in dettaglio che "Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.".

Le commissioni riunite hanno tuttavia approvato un emendamento che chiama in causa anche il gioco.

Esso reca la firma dei senatori di Forza Italia Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Boccardi e introduce nel testo del disegno di legge un altro articolo, il 22-bis "Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico". Il nuovo articolo prevede che "a far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160". Sempre per quell'arco temporale, "la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Queste norme, come spiega l'Ufficio studi nella sua scheda di lettura, si applicano a diverse tipologie di esercizi, tra cui figurano: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

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