Stabilità: tanti emendamenti gioco, da aumento Preu a tassazione ippica
Serie di emendamenti sul gioco alla legge di Stabilità, in discussione in Commissione Bilancio della Camera. Dall'aumento Preu per slot e Vlt all'intesa in Conferenza unificata fino all'ippica.
In Commissione Bilancio della Camera pioggia di emendamenti sul gioco e in particolare sull'aumento del Preu per slot e Vlt alla legge di Stabilità.
AUMENTO PREU SLOT E VLT - Da Sinistra Italiana chiesto che "A decorrere dal 1° gennaio la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 2-ter".
Sempre Sinistra Italiana chiede che "Alla tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i numeri 2), 4), 5) sono soppressi. 2-quater. A decorrere dal 1° gennaio la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 2-quinquies. All'onere derivante dai commi 2-bis, e 2-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 2-quater".
Inoltre si chiede che "A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate". E che "A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
Sempre Si chiede che "a decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
E che "per gli anni dal 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 percento dell'ammontare delle somme giocate".
Inoltre Si chiede che "Limitatamente agli anni 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
E che "A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale dei prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate". Inoltre "a decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
Poi "Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) dei testo unico delle Seggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate". E che "limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivamente modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 percento dell'ammontare delle somme giocate".
Poi Si chiede che "Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo, 110 comma 6 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
E che "limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 9 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
Inoltre si chiede che "Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di due punti percentuali". E che "a decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate". Inoltre "a decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 percento dell'ammontare delle somme giocate".
Si chiede poi che "Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche a tutte le lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. 97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 97-quater. 97-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica, sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 percento dell'ammontare delle somme giocate".
Inoltre si chiede che "Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
E "Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
E ancora: "A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 percento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto".
AGENZIE FISCALI - Da Forza Italia presentato emendamento in cui si chiede che "Per il personale che sia in possesso del requisito di cui alla lettera e), ma che sia privo anche di uno solo dei requisiti di selezione di cui alle lettere b), c), e d) ovvero del requisito di cui alla lettera a), l'inquadramento è subordinato alla partecipazione ad un corso-concorso con colloquio finale per la verifica delle competenze possedute da espletarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'agenzia fiscale di appartenenza. In relazione agli intervenuti processi di riordino delle agenzie fiscali con conseguente transito di personale, ai fini del possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale si considera anche il periodo maturato presso l'agenzia di provenienza. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria, senza maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili".
E ancora: Dopo il comma 620 aggiungere il seguente: "620-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 922, le parole: 'è precluso il rilascio di nulla osta per' sono sostituite dalle seguenti: 'è prevista la riduzione degli'; al comma 923, primo periodo, le parole: '20mila' sono sostituite dalle seguenti: '50mila' e al secondo periodo le parole: 'euro 50mila ad euro 100mila' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 100mila ad euro 200mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa'; i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: '938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online'; conseguentemente al comma 940 le parole: 'di cui ai commi 938 e 939' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 938'; al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: 'stipula convenzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro'; al comma 943, primo periodo, la parola: '2019' è sostituita dalla seguente: '2018' e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: 'Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria'".
Sempre da Si chiesto che "L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 620-ter. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 620-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 620-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le Asl, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 620-quinquies a 620-septies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.".
Da Alternativa Libera chiesto: "Il 10 percento della somma destinata ai concessionari di rete per apparecchi con vincita in denaro comma 6 lettere a) e b) dell'articolo 110 del Tulps in merito al raggiungimento dei livelli di servizio stabiliti in concessione e lo 0,05 per cento della raccolta totale per i terminali di gioco comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del Tulps attribuito allo Stato, calcolato in base ad ogni singolo terminale di gioco presente sul territorio, è attribuito ai Comuni per finanziare progetti a carattere sociale".
IPPICA - In un emendamento della Commissione Agricoltura sull'ippica si legge: "In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete 'fisica' nella misura del 33 per cento e per il 'gioco a distanza' nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 per cento e per il 'gioco a distanza' al 27 per cento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154".
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 per cento e per il 'gioco a distanza' al 27 per cento.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154".
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 percento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 per cento e per il 'gioco a distanza' al 27 percento.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154".
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 percento e per il 'gioco a distanza' al 27 percento.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate".
Sulla cura della dipendenza, il M5S chiede che: "Sono considerati affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (QMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono considerati 'soggetti vulnerabili' le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.
Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi del successivo comma 621-novies.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al precedente comma, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui comma 621-ter, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni;
c) a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale di cui al successivo comma 621-novies e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;
d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo 621-quaterdecies. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: 'da euro cinque mila a euro venti mila' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 10.000 a euro 30.000'. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 621-septies devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 621-septies devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma. È istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato TVNGA, affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.
I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al presente comma e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. 1 tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
b) «Questo gioco provoca dipendenza»;
c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»;
e) «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza».
I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (TVNGA) di cui al comma 621-novies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione del divieto di cui al precedente periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e filmare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e h), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
Sulle distanze e le limitazioni orarie: "I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: 'L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222'. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: 'I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore'. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 621-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.
All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. Le disposizioni di cui ai commi da 621-bis a 621-novies entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 621-quinquies, relative alla localizzazione.
Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.
Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni".
A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni".
L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 621-bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.
Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 621-ter si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.
In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale.
Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del disposizioni di cui al comma 621-septies si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro".
La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale".
E ancora: "Dopo il comma 621, inserire il seguente: All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge".
Inoltre "Dopo il comma 621, inserire il seguente: In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche".
Inoltre Tancredi chiede che "Dopo il comma 621, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone".
Bruno Tabacci chiede: "Dopo il comma 621, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone".
Meloni (Fdi) chiede che "Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti: 621-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2018. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2018".
Parrini che "Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: L'aggio di cui al comma 2 dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è fissato al 7 per cento. La percentuale destinata alle vincite per il gioco on-line fornito anche su piattaforme di gioco con base all'estero è fissata in misura non inferiore all'80 per cento. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla rideterminazione dell'aggio ai sensi del comma 621-bis e della percentuale destinata alle vincite di cui al comma 621-ter sono utilizzati per incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2018, n. 208".
Tancredi chiede che "Dopo il comma 621 aggiungere il seguente: Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a)del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto".
E che "Dopo il comma 621 aggiungere il seguente: Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengano dismessi dal mercato, con provvedimento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli stessi".
Baldassarre propone: "Dopo il comma 621 aggiungere il seguente: I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533 della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82 della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".
Famiglietti propone che: "Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: All'articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, al comma 2, le parole: 'alla data del 31 dicembre 2016' sono sostituite con: 'alla data del 30 novembre 2017' e le parole: 'in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016' sono sostituite con: 'in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 30 novembre 2017'.
All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017 le parole: 'alla data del 31 dicembre 2016' sono sostituite con: 'alla data del 30 novembre 2017'".
Francesco Saverio Romano chiede: "Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno: ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012; il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale del 1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per Fanno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".