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Legge gioco Lombardia, Consiglio: 'Prioritaria ripresa iter nuova Pdl'

08 marzo 2022 - 09:10

La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio Lombardia ritiene 'prioritaria' la trattazione della Pdl di modifica della legge sul gioco a firma di Piccirillo (M5S). 

Scritto da Fm
Legge gioco Lombardia, Consiglio: 'Prioritaria ripresa iter nuova Pdl'

Verrà premiata la tenacia del consigliere lombardo del Movimento cinque stelle, Luigi Piccirillo, firmatario della proposta di legge n° 77 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale del 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) e alla legge regionale del 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”.

Dopo la presentazione nel maggio 2019, il testo nell'autunno dello stesso anno era stato oggetto di alcune audizioni di fronte alle commissioni Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità per poi sparire dai radar.

Nonostante i ripetuti appelli del consigliere nulla si era più mosso, fino ad oggi.

Nella sua ultima seduta infatti la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ha individuato come “prioritaria” la trattazione della Pdl.

Al momento la proposta è incardinata in quattro commissioni, ma solo quella dedicata alle attività produttive è la referente, le altre tre sono consultive (Sanità, Affari costituzionali e Bilancio, più quella Antimafia), e resta da sapere quando inizierà nuovamente l'iter.
 
IL TESTO DELLA PDL – La proposta intende ridurre la diffusione del gioco sul territorio regionale, e “ritiene necessario ampliare l’ambito di applicazione della normativa a tutte le attività che esercitano commercio di gioco d’azzardo lecito piuttosto che alle sole sale da gioco, così come cita la norma attuale, proprio per aggiornare la normativa all’evoluzione del fenomeno”, si legge nella relazione allegata al provvedimento.
Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), prevedono la necessità di esplicitare “che il danno è anche di tipo sanitario, e si amplia la finalità della legge anche al gioco online per quanto possibile. Tra i destinatari vengono specificamente inseriti i 'minori' così da consentire interventi mirati a loro favore, per ridurre e contrastare il rischio da Gap così come previsto in altre leggi regionali in materia, ad esempio Piemonte e Marche”.
Inoltre, “si introduce tra le attività regionali la promozione e la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro per evitare situazioni di indebitamento e sovra indebitamento, e di esposizione al rischio di usura, da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie. Si istituisce il 'Tavolo tecnico regionale disturbo da gioco d’azzardo' con funzioni orientate alle attività pratiche sul territorio e utili alle attività del 'Gruppo di lavoro regionale' già previsto dalla legge al comma 2 dell’art. 4”.
Poi, “tra gli impegni di Regione si inserisce anche la promozione e l’adozione di specifici accordi e protocolli operativi in collaborazione con altri organismi istituzionali, per stringere intese che abbiano ad oggetto la sensibilizzazione sui temi delicati come quello delle infiltrazioni criminali e mafiose.
Viene eliminato dalla legge il riferimento al 'gioco sicuro e ragionevole' in quanto terminologia senza base scientifica così come i test di autovalutazione della dipendenza.
Viene esclusa inoltre la possibilità di accedere a forme di finanziamento regionale per le attività che hanno in dotazione macchinette per il gioco.
Si prevede la collaborazione tra Regione e Comuni per effettuare la rilevazione della presenza delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui si pratica gioco lecito con vincite in denaro, rafforzando così il rapporto di vigilanza.
La Regione inoltre dovrà istituire un albo volto al censimento e all’aggiornamento annuale degli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa 'No Slot' già prevista dalla legge vigente. Infatti, ad oggi, non è esistente un albo di tali esercizi commerciali, la sua istituzione sarebbe utile anche per dare visibilità e conoscenza delle realtà più virtuose”.
Quindi, “al fine di avvicinare le Istituzioni ai soggetti che vivono in condizione di disagio sociale a causa della problematica della ludopatia si prevede che i Comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con le forze dell’ordine e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità della norma, attivino sportelli informativi o assistenziali, finalizzati alla prevenzione, al contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo.
Per rafforzare gli obblighi informativi degli esercenti, con riferimento al divieto di gioco per i minori, i locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono esporre in maniera visibile all’ingresso dei locali il cartello attestante in modo esplicito il divieto di gioco per i minori, in analogia con quanto accade col consumo di alcolici”.
Nella Pdl n° 77 inoltre figura un articolo aggiuntivo alla LR 8/2013, Art. 9-bis a titolo “Fondo Regionale per l’assistenza tecnica, il coordinamento e la tutela legale”.
L’introduzione di questo nuovo articolo, si legge ancora nella relazione, “ha l’ambizione di volere costituire , che molto spesso non hanno le risorse economiche ed amministrative per affrontare le problematiche giuridiche sottese alla gestione delle problematiche connesse all’ambito in questione”.
In parallelo, “si prevede di sanzionare chi non osserva gli obblighi informativi, con riferimento al divieto di gioco per i minori e con riferimento agli eventuali limiti di orario decisi dai Comuni, l’inosservanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa che, se ripetuta due volte nel biennio, comporta il blocco delle macchinette. Da notare che un inasprimento delle sanzioni è ritenuto funzionale anche dalla 'relazione annuale' di valutazione della LR. 8/2013 per l’anno 2017”.
Infine, all’articolo 2 del Progetto di legge, si trovano “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”.
 

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