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Legge gioco Puglia, discussione in Consiglio rinviata al 7 maggio

29 aprile 2019 - 10:28

Slitta la discussione della proposta di modifica della legge sul gioco della Puglia, seduta del Consiglio rinviata dal 30 aprile al 7 maggio.

Scritto da Redazione

Nuovo slittamento per la discussione della proposta di modifica alla legge della Puglia sul gioco.

La seduta del consiglio regionale che avrebbe dovuto trattarla, programmata per il 30 aprile, è stata infatti rinviata a martedì 7 maggio.

Il 30 aprile saranno passati sei mesi esatti dalla prorogadella legge sul gioco decisa  lo scorso ottobre. 

Di seguito, il testo della proposta, a firma dei consiglieri Enzo Colonna, Cosimo Borraccino, Sebastiano Leo e Domenico Santorsola, del gruppo “Noi a Sinistra per la Puglia”, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico".

 

LA PROPOSTA DI LEGGE – Questi gli articoli della proposta di legge.
Art. 1
Il primo periodo dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così riformulato: “Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.
Art. 2
All’art. 7, comma 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo”
Art. 3
All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma 8: “8. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto”
Art. 4
All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma: “Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale e/o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente”.
 

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