Reddito cittadinanza e quota 100, governo chiede soldi al gioco
Nell'ultima bozza del 'decretone' confermate le ipotesi di aumento della tassazione su slot e 10eLotto e il divieto di usare il reddito di cittadinanza per giocare.
La versione definitiva, bollinata dalla Ragioneria dello Stato e inviata alle Camere per la sua conversione in legge non c'è ancora. Ma nell'ultima bozza del "decretone" varato dal consiglio dei ministri e che istituisce il reddito di cittadinanza e che supera la legge Fornero con l'introduzione della cosiddetta "quota 100", trovano conferme le indiscrezioni che vedevano il governo al lavoro per chiedere nuovi fondi al gioco; su tutte l'aumento del Preu per le slot che, a sostituzione di quanto previsto dalla Manovra, non sarà più dell'1,35 percento, ma del 2 percento. Il testo inoltre ufficializza le dichiarazioni, anche in conferenza stampa, del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, sul fatto che il reddito di cittadinanza, non potrà essere speso al gioco.
IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA - La card sul reddito di cittadinanza non si potrà usare per giocare. "Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità", dispone il decreto.
L'AUMENTO DEL PREU SULLE SLOT - Previsto inoltre un "ulteriore" aumento del Preu sugli apparecchi da intrattenimento, andando a sostituire quanto previsto dalla Manovra per il 2019, che prevedeva "solo" un inasprimento dell'1,35. "Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole 'di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)' sono sostituite dalle parole 'di 2,00' per gli apparecchi di cui alla lettera a)”.
IL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE - Il governo punta anche a "contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico", inasprendo le pene e conferendo ulteriori compiti, in materia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A tali fini, "all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “con la reclusione da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.”;
b) le parole “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
c) è aggiunto il seguente comma: “4 quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.”.
2. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente lettera: “f quater) Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni".