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Stabilità: relazione tecnica “937 milioni di euro annui dal gioco e 20 milioni da nuova gara lotto”

22 dicembre 2014 - 09:15

Il complesso delle disposizioni in materia di giochi contenute nella legge di Stabilità (nuovo comma 642+modifiche al comma 646) determina un maggior gettito pari a 937 milioni di euro all’anno.

Scritto da Sara

Lo afferma la relazione tecnica del Servizio Bilancio della Camera. “Invece, il complesso delle norme licenziate dalla Camera nella medesima materia determinava un maggior gettito annuo pari a 900 milioni di euro. Nuovi commi da 649 a 652 (acquisizione all’erario di 500 milioni. di euro all’anno provenienti dai compensi altrimenti destinati ai concessionari e agli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento; incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 387 milioni di euro annui; incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 150 milioni). Le norme anticipano l’intervento di moderazione dell'entità degli aggi e dei compensi dovuti agli operatori previsto dalla delega fiscale (legge 23/2014). Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di una libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La proposta in esame non modifica tale meccanismo: i concessionari suddivideranno i ricavi netti – detratti 500 milioni all’anno - con gli altri operatori di filiera sempre sulla base di contratti di diritto privato. Unica particolarità è che, mentre in precedenza erano gli operatori di filiera a dare al concessionario quanto per lui pattuito a titolo di aggio e compenso, in futuro gli stessi operatori, trattenuto quanto loro spettante, consegneranno ai concessionari tutta la differenza. Questi ultimi, a loro volta, retrocederanno le somme necessarie a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole. Dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, le norme assicurano maggiori entrate pari a 500 milioni, che andranno ad incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica (387 milioni di euro annui) e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (150 milioni di euro annui). La disponibilità di tali somme sarà tuttavia assicurata solo dopo il loro effettivo incasso. La Relazione tecnica conclude affermando che dal comma 650 (modalità di adeguamento delle offerte di gioco alle dinamiche concorrenziali) non derivano oneri, essendo semmai tale norma orientata a consolidare il gettito attuale o - meglio – a recuperare quello che nel frattempo si è perso. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente – con riferimento ai commi 642 e 643 – che il testo licenziato dalla Camera aveva introdotto un meccanismo di prelievo fiscale aggravato, di carattere permanente, da applicare agli operatori del settore privi della concessione statale. Nel testo licenziato dal Senato, tale intervento è stato affiancato da una nuova procedura di regolarizzazione che prevede il pagamento di imposte arretrate in misura ridotta (comma 642), mentre il predetto regime fiscale aggravato [comma 643, lett. g)] continua a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti che non intendano aderire alla procedura di emersione. Tali misure fanno riferimento - come indicato dalla Relazione Tecnica - alla medesima platea di soggetti, ossia agli operatori di gioco non autorizzati. Pertanto il conseguimento degli effetti di maggior gettito ipotizzati dalla relazione tecnica presuppone che l’intera platea dei soggetti interessati rientri in una delle due fattispecie previste dal testo (regolarizzazione o regime fiscale aggravato). Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di verificare la prudenzialità delle ipotesi poste alla base della quantificazione. Sempre con riferimento ai meccanismi di prelievo previsti dai commi 642 e 643, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine: • ai parametri posti alla base dell’andamento costante del maggior gettito atteso. Infatti tale stabilità del gettito presuppone sia che gli effetti collegati alla nuova disciplina si dispieghino per intero già nel primo anno sia che il numero di soggetti non titolari di regolare concessione rimanga sostanzialmente invariato nel corso degli anni (nonostante il disincentivo introdotto con le misure in esame); • al carattere permanente del maggior gettito (+187 milioni all’anno) derivante dall’applicazione dell’imposta unica per i soggetti che abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale. La Relazione tecnica sembrerebbe infatti fare riferimento al comma 642, lett. e), laddove si prevede il versamento dell’imposta “dovuta per i periodi … anteriori a quello 2015”. In tal caso, il maggior gettito risulterebbe limitato ad un solo anno (considerato che il testo prevede espressamente il versamento in due rate nel 2015) e potrebbe non avere effetti ai fini dei saldi strutturali; • ai dati ed agli elementi posti alla base della quantificazione del predetto maggior gettito annuale di 187 milioni di euro. Riguardo al comma 646, lettere a) e b), sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base dell’ipotesi di andamento costante del maggior gettito atteso (+540 mln. all’anno a decorrere dal 2015). Anche in questo caso, infatti (come già segnalato per il precedente comma 642), la stabilità degli effetti di gettito presuppone che il numero di apparecchi non regolarmente collegati alla rete statale resti sostanzialmente invariato nel corso degli anni nonostante le misure dissuasive introdotte con le norme in esame. Si osserva, inoltre, che nella stima degli effetti finanziari derivanti dal medesimo comma 646 non sembrerebbe considerat gli effetti di segno negativo (es.: parziale riduzione della base imponibile) connessi all’applicazione del successivo comma 647, che prevede la rettifica dell’imponibile forfettario di cui al comma 646 in caso di prova documentale circa il numero effettivo di giorni di operatività dell’apparecchio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo. In ordine al comma 649, introdotto dal Senato (acquisizione all’erario di 500 milioni all’anno a valere sui compensi destinati ai concessionari e agli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento), si osserva che – come evidenziato dalla stessa relazione tecnica – la norma interviene su rapporti negoziali rimessi alla contrattazione fra soggetti privati. Sarebbe utile una valutazione volta ad escludere eventuali contenziosi, tenuto conto che la misura sembrerebbe interessare anche rapporti contrattuali già in essere”.

 

 

NUOVA CONCESSIONE LOTTO - La relazione tecnica fornisce i seguenti dati posti alla base della quantificazione degli effetti di incremento delle entrate: “viene ipotizzato il mantenimento dell’attuale livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013, che secondo la relazione tecnica dovrebbe leggermente incrementarsi nel 2014); base d'asta, per le offerte al rialzo, fissata ad euro 700 milioni di euro da versare come segue: 350 milioni di euro nel 2015; 250 milioni nel 2016; quota residua (minimo 100 milioni) nel 2017; aggio fissato nel 6 percento della raccolta (rispetto al 6,36 medio attuale); per effetto di tale riduzione dell'aggio (0,36 punti percentuali medi) si determinerà una maggiore entrata erariale stimata, in via prudenziale, in 20 milioni di euro su base annua, a partire dall'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario (9 giugno 2016); come previsto dal testo, gli investimenti necessari per l'aggiornamento del livello tecnologico della rete sono posti a carico del concessionario sulla base di uno specifico piano d'investimento. Il concessionario è obbligato a versare all'erario le somme risultanti dal piano eventualmente non investite. Queste, pertanto, costituiranno un’ulteriore entrata erariale. Le maggiori entrate, come sopra stimate, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le risorse acquisite a fronte dell’aggiudicazione della concessione in esame appaiono come entrate una tantum, la cui destinazione a finalità di spesa potrebbe determinare un peggioramento dei saldi strutturali. Tale connotazione di non ripetitività degli introiti sembra confermata anche dalla relazione tecnica58. Sul punto andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo”.

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