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Delega Fiscale: pioggia di emendamenti Idv sul gioco

26 settembre 2012 - 11:11

Sono già diversi gli emendamenti alla Delega Fiscale in materia di gioco, anche se il termine ultimo non è ancora scaduto. Tra questi, quelli presentati dall'Italia dei Valori. A partire dallo slittamento del termine di avvio dell’incorporazione dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane o la soppressione dell’intero processo di accorpamento. In particolare è l’onorevole Francesco Barbato a proporne molti, come quello di prevedere sanzioni per combattere il fenomeno dei giochi illegali online, mettendo alle strette “anche il giocatore se partecipa attraverso internet a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione”.

Scritto da Sm

Un altro emendamento chiede la “revoca della concessione per le società che agiscono come filiali di società ubicate nei paradisi fiscali" e l’esclusione “dalle nuove concessioni” delle società “i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato”. Il partito di Di Pietro chiede anche di definire le modalità di pagamento del contenzioso in materia di giochi.

Barbato propone anche norme  in materia di razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, proponendo un articolo 9 bis che prevede che "2. All’articolo 23-quater del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e” sono sostituite dalle seguenti: “L’Agenzia delle territorio è incorporata”;

b) al comma 2:

1) al primo periodo le parole: “agli enti” sono sostituite dalle seguenti: “all’ente”, e le parole: “, rispettivamente, all’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopolio”, e” sono soppresse".

Assieme agli onorevoli Messina e Borghesi, l’onorevole Barbato interviene anche in materia di online: “All’articolo 15 , comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) prevedere sanzioni per chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme”.

"Per combattere - si legge nell'illustrazione dell'emendamento - il fenomeno dei giochi illegali on line proponiamo che anche il giocatore sia sanzionato se partecipa attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio".

Altro emendamento chiede all’articolo 15 , comma 1, dopo la lettera d), di aggiungere la seguente: «e) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;». "Prevediamo - affermano i firmatari Barbato, Messina, Borghesi - la revoca della concessione per le società concessionarie dei giochi che agiscono come filiali di società ubicate nei paradisi fiscali.

Un altro emendamento chiede all’articolo 15 , comma 1, dopo la lettera d), di aggiungere la seguente: «e) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Barbato, Messina, Borghesi affermano: "Proponiamo di escludere dalle nuove concessioni le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria".

Inoltre, Barbato propone all’articolo 15, dopo il comma 3 di aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l’Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011, oppure possono essere versate in un massimo di tre rati annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2011;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2011;

c) l’omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l’inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2013, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

3-ter. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 3-bis, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 3-bis, lettera a), comporta l’immediata decadenza dalla concessione.

3-quater. Parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 3-bis non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell’entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 63, comma 12, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".

Per quanto concerne la sanatoria contenziosi con concessionari dei giochi, Barbato aggiunge: "Le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni e pendenti alla data odierna davanti alla Corte dei conti hanno ad oggetto importi rilevantissimi pari complessivamente a circa 90 miliardi di euro; un'indagine condotta nel 2007 sul settore dei giochi pubblici da una commissione ministeriale guidata dall'allora sottosegretario per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di finanza Castore Palmerini aveva evidenziato un'enorme truffa ai danni dello Stato, per una cifra ammontante a 88 miliardi di euro; nel luglio 2006, la Corte dei conti aveva delegato le attività investigative in merito al nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza di Roma; oltre al danno erariale, durante l'indagine è emersa la possibile infiltrazione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in seno ad una delle società concessionarie, mentre risultano pendenti in proposito alcuni procedimenti di carattere penale affidati a diversi pubblici ministeri; inoltre, la procura della Corte dei conti ha citato in giudizio dieci concessionari ed i controllori inadempienti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), contestando violazioni degli obblighi del concessionario, che non aveva provveduto a collegare gli apparecchi per il gioco d'azzardo per permetterne il controllo in tempo reale, come previsto dalla legge e che non aveva versato all'erario ingenti somme relative al prelievo erariale dovuto sui proventi dei citati apparecchi di gioco; la mancata connessione delle slot machine ha determinato, infatti, oltre al venir meno delle garanzie del dichiarato «gioco legale», a causa del consistente volume di «giocate» sfuggite al computo delle imposte, un ingente danno erariale; in particolare l'erario non incamerava il prelievo erariale unico (PREU), il cui pagamento sarebbe stato evaso, o eluso con modalità di pagamento forfettarie, da parte delle società concessionarie; l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, prevede, infatti, che agli apparecchi di gioco, collegati in rete, si applichi un prelievo erariale unico; nel caso in cui gli apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco viene applicato un PREU forfettario: tale PREU forfettario non è peraltro previsto da alcuna norma, e la determinazione della base imponibile presenta alcuni elementi di criticità, in ragione del fatto che essa viene calcolata sulla media delle giocate degli apparecchi in rete; il settore dei giochi e delle scommesse ha realizzato un fatturato di circa 61 miliardi di euro nel 2010 è stato, fatturato che potrebbe raggiungere, nel 2011, i 70 miliardi di euro; tale andamento del gettito riflette evidentemente la disperazione e la paura dei cittadini del nostro Paese, mentre è preoccupante l'aggravamento del fenomeno delle ludopatie; diventa urgente un intervento organico in materia di giochi che consentirebbe di acquisire risorse da chi può e deve metterle a disposizione".

Altro emendamento sempre dell'onorevole Barbato chiede di aggiungere: "«e) previsione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, che le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l’Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento di somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

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