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Gioco e legalità, le proposte al vaglio della commissione Antimafia

28 giugno 2016 - 13:57

Ecco i principali contenuti in termini di proposta al Parlamento, per quanto riguarda la legalità nel gioco, della relazione all'esame della commissione Antimafia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Gioco e legalità, le proposte al vaglio della commissione Antimafia

Una vasta gamma di proposte che si prefiggono tutte un unico obettivo: quello di tutelare la legalità del settore del gioco e di prevenire e combattere l'illegalità. Questi i contenuti della relazione su gioco e legalità messa a punto, al termine di un lungo ciclo di audizioni, da parte del decimo comitato della commissione Antimafia, in cui seno l'illustrazione è già avvenuta e che dovrebbe approvarla il prossimo 5 luglio.


IL RIORDINO DELL'OFFERTA – Per quanto riguarda la Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali sul gioco, si legge nella bozza che Gioconews.it ha potuto visionare, “è di tutta evidenza per la Commissione come, fermo restando il principio della cosiddetta "riserva statale dei giochi", sia opportuno che agli enti locali continui ad essere riconosciuta la possibilità di esprimere la propria voce sul delicato rapporto tra 'territorio' e 'gioco d’azzardo', dove 'territorio' significa un rapporto di prossimità, non solo con i fattori di sviluppo che hanno sede nel territorio comunale, ma anche, purtroppo, con i fattori potenziali di rischio (sociale e criminale) ivi dislocati, quali quelli connessi al gioco d’azzardo. Le comunità locali, insieme alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia dislocate sul territorio, sono i primi sensori in grado di percepire il degrado sociale e il diffondersi della legalità. Lo Stato deve dunque essere un attento e solerte centro di ascolto delle istanze locali, beninteso se e nella misura in cui queste risultino effettivamente fondate su dati di fatto, così come correttamente rilevato dalla giustizia amministrativa".

La Commissione segnala l’urgenza che quanto prima la Conferenza unificata pervenga al raggiungimento dell’intesa prevista dalla legge per la soluzione della cosiddetta 'questione territoriale', che si ispiri ai seguenti criteri di massima: a) (…) il nuovo sistema distributivo del gioco lecito si deve fondare su un armonico equilibrio di dimensionamento generale dell’offerta totale di gioco e su una distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco sostenibile sotto il profilo dell’impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati; b) (…) occorre, pertanto, offrire alle regioni e agli enti locali la possibilità, in alternativa o in aggiunta alle tipologie di punti di gioco previsti dalla legislazione vigente, di prevedere che la propria quota di offerta di gioco sia assorbita e concentrata in un numero limitato di 'luoghi di gioco' sicuri. Ad esempio, potrebbero essere istituite sale da gioco certificate, con caratteristiche tali da scongiurare ogni minimo rischio di infiltrazione criminale, elusione delle regole o di distorsione, quali, ad esempio, una formazione specifica del personale, l’accesso selettivo all’ingresso, la completa identificazione dell’avventore, la tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò; c) (…) occorre che nella fase di predisposizione dei criteri per la distribuzione sul territorio, al fine di 'garantire i migliori livelli di sicurezza (…) per la tutela dell’ordine pubblico', sia attribuita la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio (…), d) ferma restando la pianificazione che deriverà dall’intesa, è necessario che comunque agli enti locali, primi sensori sul territorio della percezione in grado di cogliere situazioni di pericolo del quadro sociale e del diffondersi di illegalità e disagio connesse al gioco, sia data l’opportunità di far fronte adeguatamente e con prontezza a tali situazioni; l’adozione di misure che comportino, anche indirettamente, la riduzione o l’annullamento dell’offerta di gioco sul territorio pattuita con l’intesa non è l’unica opzione; al contrario, lo Stato (e le regioni) dovranno, in primo luogo, farsi carico di sostenere l’ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell’adozione di misure tese a porre rimedio all’imprevista situazione emergenziale, attraverso l’intensificazione dei controlli sui punti di gioco e scommesse, il presidio permanente dei punti di gioco ritenuti a maggior rischio, nonché la destinazione di risorse straordinarie”.
LE BARRIERE D'INGRESSO -  La relazione suggerisce l'opportunità di modifiche normative anche per una maggiore efficacia nelle barriere all’ingresso nel sistema legale dei giochi. Tra queste, "ampliare l’ambito dei delitti ostativi (…), considerare, accanto ai delitti consumati, quelli tentati; equiparare espressamente, ai fini degli effetti interdittivi, la sentenza di patteggiamento a quella di condanna; richiamare le nozioni di delitti di criminalità organizzata e riciclaggio accolte dalla comunità internazionale, al fine di rendere possibile l’applicazione delle cause ostative anche alle condanne riportate all’estero per la commissione di tali reati; in analogia con le norme sugli appalti pubblici, introdurre il divieto di partecipazione per l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o avendo subìto condanna per il reato di falso in bilancio; estendere ai concessionari delle reti on line di raccolta di gioco a distanza, ai gestori e terzi incaricati degli apparecchi e ai proprietari, produttori e importatori degli apparecchi la normativa che sottopone il rilascio della prevista autorizzazione alla presenza dei requisiti di cui alla normativa antimafia e agli artt. 11, 12, 92 e 131 del Tulps; uniformare la disciplina per il rilascio di concessioni e autorizzazioni a tutti i soggetti della filiera, compresi i concessionari delle reti online di raccolta di gioco a distanza, ai proprietari, produttori e importatori degli apparecchi".

LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO -  La relazione contiene anche delle proposte per rendere il gioco illegale un mercato ostile alle mafie. Tra esse, sanzioni penali realmente dissuasive, casi di decadenza della concessione, strumenti d’indagine più efficaci, adeguati termini di prescrizione. Per esempio, si legge ancora, “al fine di adeguare le sanzioni penali alla realtà fenomenica, occorrerebbe effettuare un salto di qualità nella previsione della misura della pena da irrogare nei confronti di chiunque svolga l’attività di esercizio del gioco illecito, anche quale mero intermediario di terzi, in assenza delle prescritte concessioni ed autorizzazioni”. Inoltre, “la pena della reclusione da irrogarsi per le condotte maggiormente pericolose, dovrebbe essere tale da elevare il termine massimo di prescrizione ad un lasso di tempo congruo rispetto ad accertamenti, solitamente assai laboriosi, tesi a disvelare le effettive dimensioni dell’attività illecita ed i suoi eventuali collegamenti con altre realtà criminali”. Occorrerebbe, anche, “meglio stigmatizzare la condotta del cosiddette 'giocatore clandestino. Infatti la punibilità a titolo di colpa, con cui essa è sanzionata dalla legislazione vigente, se costituisce una reazione del sistema in grado di colpire chiunque partecipi alle scommesse illegali, anche per mera superficialità, tuttavia non inquadra il fenomeno nella sua effettività dal momento che il giocatore clandestino è tale per una precisa volontà del soggetto: la volontà di un margine di guadagno, più elevato ed esentasse, che deriva dalla possibile vincita”.

Anche sotto ulteriori profili,” la legislazione vigente non costituisce un effettivo strumento di contrasto del gioco illecito e della movimentazione di denaro che esso genera.Ad esempio, non è prevista, anche in caso di sentenza di applicazione della pena, la confisca obbligatoria dei congegni, delle apparecchiature o degli altri beni utilizzati per commettere il reato, nonché dei beni che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto. Così pure non è prevista la confisca obbligatoria dei locali destinati allo svolgimento delle attività illecite, fatta salva la loro appartenenza a persone estranee al reato”. Inoltre, “l’ordinamento vigente non prevede la responsabilità della società di gestione del punto di raccolta delle scommesse e di trasmissione dati ai sensi della legge n. 231 del 2001, così come non é responsabile la società cui vengono riversate le somme della raccolta delle scommesse illegali e che fornisce la provvista per il pagamento delle vincite e della percentuale spettante a chi ne organizza la raccolta. Al fine di far fronte a tali lacune, s’impone l’introduzione di norme che rappresentino un effettivo deterrente al gioco illegale perseguendone i profitti illeciti”.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - La relazione propone anche "una sorta di Daspo in tema di giochi e scommesse, stabilendo presupposti e modalità di esercizio dei poteri del questore finalizzati all’adozione di misure contingibili e urgenti di chiusura di uno o più punti di offerta di gioco o di esclusione della relativa rete di raccolta del gioco con vincita di denaro presenti in un determinato ambito territoriale, in caso di pericolo di diffusione del fenomeno del gioco minorile o della dipendenza da gioco patologico e al fine di fronteggiare il rischio di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata del settore del gioco pubblico accertato sulla scorta di concreti ed univoci elementi di fatto".

La relazione segnala inoltre "'esigenza di una seria riflessione sulla compatibilità tra un’azione di reale contrasto al gioco illecito ed alle infiltrazioni mafiose ed il costante ricorso a forme di sanatoria che, in buona sostanza, finiscono con il realizzare un doppio sistema concessorio e abilitativo ai soli fini di una regolarizzazione della sola posizione fiscale/amministrativa di coloro che fino al momento dell’autodenuncia hanno esercitato illegalmente l’attività di raccolta delle scommesse lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco on line. Tali misure si sono rivelate dunque, in concreto, concretamente non in grado di far emergere l’effettiva portata della clandestinità".

 

LA RESPONSABILITA' DELLA FILIERA - La relazione segnala inoltre che occorrerebbe “procedere a una responsabilizzazione dell’intera filiera del gioco, riconsiderando, in primo luogo, il rapporto tra concessionari e gestori dei punti gioco dal momento che, alla stregua della legislazione vigente, i primi non appaiono mai responsabili delle condotte poste in essere dai secondi, sebbene in qualche modo ne possano trarre vantaggio” e “prevedere in capo ai concessionari una responsabilità di posizione legata ai concetti di culpa in vigilando o in eligendo ben noti alla nostra tradizione civilistica”.

LE GIOCATE ANONIME ALLE VLT -  La relazione interviene anche su un tema caldo, cioè il rischio che le Vlt siano esposte al rischio di un utilizzo per attività illecita di riciclaggio. “Al fine di ovviare all’anonimità connessa al ticket rilasciato dalle Vlt, si propone di prevedere le opportune soluzioni tecniche tese a collegare ogni operazione di cashout al medesimo nominativo del soggetto che ha provveduto ad avviare la sessione di gioco e che ha effettuato la vincita.

Una possibile soluzione, potrebbe essere quella, accennata nel corso dell’audizione di SGI - Sistema Gioco Italia, di consentire il gioco sulle VLT solo a chi è in possesso di un titolo di autorizzazione di gioco (sotto forma di ticket o card) rilasciato dal responsabile di sala a fronte dell’esibizione di un documento di riconoscimento per accertare la maggiore età e per consentire la rilevazione e la conservazione dei dati anagrafici. Il ticket, cui dovrà essere attribuita una validità limitata nel tempo (non superiore al giorno) al fine di evitare possibili abusi, darebbe la possibilità al giocatore di provvedere alla ricarica dello stesso, unicamente versando il corrispettivo in contanti nelle mani del responsabile di sala. Naturalmente, al termine della giocata, l’eventuale cashout contenuto nel titolo di autorizzazione di gioco potrà essere portato all’incasso solo dal medesimo soggetto cui è stato inizialmente rilasciato”.

IL GIOCO ONLINE -  Secondo la relazione “occorre inoltre rafforzare le misure a presidio del corretto utilizzo dei conti di gioco e tese a mitigare i rischi di un impiego anonimo e per finalità illecite” e dunque “si propone l’adozione delle opportune modifiche normative affinché anche i conti di gioco on line siano ricompresi nell’ambito dei rapporti di conto e di deposito da censire presso l’anagrafe di cui all’art. 20, comma 4, della citata legge, prevedendo, conseguentemente, l’obbligo di comunicazione di tali dati in capo agli operatori di gioco di cui all’art. 14, lett. e) del decreto antiriciclaggio”.

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