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Legge Bilancio e gioco, al via l'esame delle commissioni

18 dicembre 2019 - 09:37

Pubblicato dal servizio Bilancio il dossier sulla Legge di bilancio con i profili delle commissioni Giustizia, Affari Sociali, Cultura.

Scritto da Rf
Legge Bilancio e gioco, al via l'esame delle commissioni

Al via l'esame da parte delle commissioni della Camera del disegno di Legge di bilancio 2020-2022, con la pubblicazione dei dossier redatti dal servizio studi, con i profili di interesse delle commissioni Giustizia, Affari sociali e Cutura.

Il disegno di legge di bilancio è stato approvato dal Senato nella giornata di ieri martedì 17 dicembre e ora è al vaglio, in sede referente, della commissione Bilancio: il testo però è passato blindato a Montecitorio ed è da escludere che torni a Palazzo Madama in terza lettura. L'approdo in Aula è previsto per domenica 22 dicembre, con prosecuzione dei lavori anche il lunedì.
 
I termini per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno sono fissati, rispettivamente, alle ore 9,30 e alle ore 12 di domenica 22 dicembre.
 
LA SINTESI DELLE MISURE - Come noto, le disposizioni sul gioco prevedono l'ulteriore tassazione delle vincite alle Vlt (dai 200 euro in su si pagherà un'aliquota del 20 percento, a partire dal 15 gennaio 2020), ma anche di quelle alle lotterie, Win for Life, Win for Life Gold e SiVinceTutto (il 20 percento di quelle dai 500 euro in su, a partire dal 1° marzo 2020) , oltre che la gara per le concessioni degli apparecchi. A modifica (e abrogazione) delle disposizioni contenute nel Dl fiscale approvato ieri 17 dicembre in Senato, viene aumentato il Preu di slot (23,85 percento fino a fine 2020, 24 dal 2021 in poi) e Vlt (8,5 percento fino a fine 2020, 8,6 percento dal 2021), ma ridotto il payout minimo per le slot (65 percento) e le Vlt (83 percento).
 
PROFILI DI INTERESSE DELLA SECONDA COMMISSIONE GIUSTIZIA - Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 348-352 sull'obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e antistalking nei locali pubblici, i cartelli con queste informazioni devono essere esposti anche all'interno di sale da gioco.
 
“I commi 348-352, introdotti dal Senato – si legge nel testo del dossier - prevedono l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L’individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Conferenza unificata.
 
Più nel dettaglio la disposizione, al comma 348, introduce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza.
 
L’obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal comma 350: negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi articolo 1, commi 348-352 20 di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni”.
 
PROFILI DI INTERESSE DELLA 12ESIMA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI - “L'articolo 1, commi 727-730 sulla concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento – si legge nel dossier - modificati dal Senato, stabiliscono l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.
 
Il comma 728, inserito dal Senato – continua il testo - dispone che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati: a) al ministero della Salute e all'Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine e ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del ministro dell'Interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti”.
 
PROFILI DI INTERESSE DELLA SETTIMA COMMISSIONE CULTURA - “L'articolo 1, comma 375 sull'incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali – si legge nel testo - il comma, introdotto dal Senato, dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali. Si premette che l'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha demandato a un decreto del Ministro delle finanze l'introduzione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, stabilendo che una quota degli utili erariali derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto fosse riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali per essere destinata al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Tale quota ammonta a circa 500 milioni di euro ogni tre anni.
 
Da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2019 ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per incrementare la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare allo stesso Mibac per – fra l'altro - il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Per le stesse finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 di cui sopra, il comma in esame autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale”.
 
LEGGE DI BILANCIO 2020, QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI - Sul gioco, per quanto concerne gli interventi per cultura e spettacolo, con riferimento alle risorse, si istituiscono nuovi Fondi nello stato di previsione del Mibact.
 
“Si autorizza – si legge nel testo - una spesa di 23 milioni per il 2021 e di 33 milioni nnui per il periodo 2022-2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinata alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale (art. 1, co. 375)”.
 
In relazione alle politiche fiscali, “in tema di entrate extratributarie e giochi – si legge nella documentazione per l'esame parlamentare - si dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Con le modifiche apportate al Senato è stato ridotto il numero delle concessioni messe a bando e contestualmente aumentata la base d'asta (commi 727-730); con le modifiche introdotte al Senato, si prevede l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e modifica il cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735)”.
 
“Il decreto-legge n. 124 del 2019 - spiega ancora la nota - che costituisce, secondo quanto rilevato nella nota di aggiornamento al Def e nel documento programmatico di Bilancio, parte integrante della manovra finanziaria, contiene misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento alla filiera della distribuzione dei prodotti energetici, alla documentazione elettronica delle operazioni soggette a Iva, a forme di incentivo all'uso di strumenti di pagamento tracciabili e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
 
Il provvedimento mira inoltre a contrastare fenomeni illegali nel settore dei giochi, attraverso l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il divieto ai Giochi disposizioni in materia finanziaria Misure fiscali D.L. 124/2019 18 operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale.
 
Il decreto-legge inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). Viene modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche”.
 
STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI - La riduzione delle entrate deriva essenzialmente dalle disposizioni introdotte dal Ddl di bilancio in esame in sezione I, che comporta minori entrate, sia tributarie che extratributarie, per il biennio 2020-2021, di oltre 20 miliardi nel 2020 e di 3,1 miliardi nel 2021. "Si segnala tuttavia che - si legge nel dossier - nel corso dell’esame al Senato, con un emendamento di sezione II, sono state apportate delle modifiche allo stato di previsione delle entrate che tengono conto anche degli effetti finanziari del decreto legge n. 34 del 2019. Al riguardo il Governo ha stimato un aumento strutturale delle entrate tributarie in 1.936 milioni di euro per l’anno 2020.
 
L’incremento riguarda, anche il gioco con le imposte gravanti sui giochi: + 222 milioni. 
 
Come si legge nella nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, “è previsto un calo di circa un miliardo nelle vincite da giochi e lotterie nel prossimo triennio. Il dato indicato per il 2020 è fissato a 15 miliardi e 275 milioni, ma nella previsione integrata al 2022 scende a 14,2. In calo, osserva la nota, anche gli aggi su giochi e lotterie: si scende dai 3,12 milioni del 2020, ai 2,8 previsti per fine triennio. Viene indicato un trend in crescita nelle spese per i contenziosi su giochi e lotterie: si parte dai 260,5 milioni dell’anno prossimo per arrivare ai 269 previsti nel 2020
 
Per quanto riguarda l'ippica, sempre dalla nota di variazione si apprende che per le Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione saranno impiegati nel 2020 495.604.544 euro, nel 2021 464.055.028 euro e nel 2022 427.225.964 euro
 
Nel particolare, sugli interventi a favore del settore ippico sono stanziati per il 2020 162.792.696, nel 2021 162.392.696 euro e nel 2022 162.392.696 euro. 
 
Sulle vincite su scommesse ippiche, il totale delle previsioni nel triennio 2020-2022 è 458 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda gli aggi sulle scommesse ippiche, il disegno di legge di bilancio prevede 72 milioni di euro.
 
Per quanto riguarda gli interventi a favore del settore ippico, previsti 162.792.696 euro. 
 
Ecco il testo integrale:
 
727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti; b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti; c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto. 
 
728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.
 
729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. 
 
730. Possono partecipare alle selezioni di cui ai commi 727, 728 e 729, i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. 
 
731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell’8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200. 
 
734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. 

 

 

 

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