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Legge riordino Piemonte, M5S e Pd: 'Cambiare le norme vigenti sul gioco'

29 aprile 2025 - 10:21

I consiglieri del Movimento cinque stelle e del Partito democratico presentano tre emendamenti in materia di gioco al Ddl 'Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale'.

Scritto da Fm
©  Consiglio regionale del Piemonte - Sito ufficiale

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Domani, mercoledì 30 aprile, la commissione Bilancio del consiglio regionale del Piemonte proseguirà l'esame del disegno di legge n. 73 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”, che ha lo scopo di razionalizzare, coordinare e aggiornare la normativa regionale, risolvendo eventuali incertezze interpretative e attuative, oltre a prevenire potenziali contenziosi con lo Stato.

 

Fra i 115 emendamenti presentati al testo come anticipato ce ne sono alcuni riguardanti il gioco, atti ad agire sulla legge regionale vigente in materia:  lan. 19 del 2021, voluta dal centrodestra al governo.

Ecco di seguito gli emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione, due dal Movimento cinque stelle e uno dal Partito democratico.

 

LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE – Il primo emendamento del Movimento 5 stelle è firmato dai consiglieri Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio e contrassegnato dal numero 87. In base ad esso si stabilisce che la collocazione degli apparecchi per il gioco lecito non deve avvenire entro una certa distanza dai luoghi sensibili che erano già previsti nell’abrogata L.r. 9/2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico).

“Dopo l’art__ del Ddl n. 73, è inserito il seguente: 'Art.__ (Modifiche all’art. 16 l.r. 19/2021) 1. Il comma 2, art. 16, della L.r. 19/2021, è così sostituito: 2. E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie'.”

Il secondo emendamento reca gli stessi firmatari ed è contraddistinto dal numero 88, proponendosi di ampliare le tutele a favore della salute pubblica. “Dopo l’art__ del Ddl n. 73, è inserito il seguente: 'Art.__ (Modifiche all’art. 19 della l.r. 19/2021) 1. Il comma 5, dell’art. 19, della L.r. 19/2021 è così sostituito: 5. Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione e dei Sindaci di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo'.”

 

L'EMENDAMENTO DEL PD – La consigliera dem Monica Canalis è l'unica firmataria dell'emendamento numero 15, che reca le seguenti motivazioni: “L’intervento normativo si pone in linea con le politiche regionali e nazionali di contrasto al gioco patologico e costituisce un passo avanti per il rafforzamento delle tutele sociali e sanitarie, nel rispetto del bilanciamento tra libertà di impresa e interesse pubblico. L’emendamento proposto di modifica dell’articolo 16 della L.R. 19/2021 si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (Gap), in attuazione dei principi di tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e della protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017 e della normativa vigente. Le modifiche introdotte intendono rafforzare le misure di prevenzione rispetto all’offerta di gioco lecito in prossimità di luoghi sensibili, in modo da ridurre l’accessibilità alle occasioni di gioco da parte delle fasce di popolazione più esposte al rischio di dipendenza; ampliare e aggiornare l’elenco dei luoghi sensibili tenendo conto dell’evoluzione del contesto sociale, urbano e dei comportamenti di consumo. Le modifiche alle attività esistenti vengono stabilite anche alla luce di prassi interpretative e applicative consolidate. L’attuazione dell’emendamento consentirà una più efficace tutela della salute pubblica e della sicurezza sociale, grazie al maggiore distanziamento dell’offerta di gioco dai luoghi di aggregazione e di presenza di categorie sensibili. Verrà inoltre promosso un modello di esercizio più responsabile e trasparente da parte degli operatori del settore”.

Il testo dell'emendamento è il seguente: “Al Capo IX Altre disposizioni del Ddl n. 73, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente: “Art. 53 bis. (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 19/2021) 1. L’articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2021 n, 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)) è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Modalità di riscossione) 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. 2. Al fine di tutelare categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve inferiore a trecento metri misurata in base al percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici d'istruzione di ogni ordine e grado; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli Atm e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette. g) luoghi di aggregazione giovanile ed oratori h) centri di formazione per giovani e adulti; i) impianti sportivi; l) luoghi di culto. 3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

4. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno. 5. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura: a) l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la semplice sostituzione di apparecchi esistenti senza incremento numerico; b) il trasferimento dell’attività in altro locale, anche se ubicato nella medesima area territoriale; c) la riapertura di attività precedentemente cessate da oltre sei mesi. 7. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze venga meno per fatti sopravvenuti non imputabili all’esercente. 8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.”

 

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