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Pdl Berruto, Russo (FI-Ppe): 'Riparto fondo sport previa intesa in Conferenza Stato-Regioni'

31 gennaio 2024 - 10:43

Parere favorevole della commissione Affari costituzionali della Camera alla Pdl sull'imposta sui giochi di Berruto (Pd), il relatore Russo (FI-Ppe) propone adozione del decreto per il riparto del Fondo per la promozione dello sport previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Scritto da Fm
Nella foto: il deputato Paolo Emilio Russo (FI-Ppe) © Pagina Facebook ufficiale

Nella foto: il deputato Paolo Emilio Russo (FI-Ppe) © Pagina Facebook ufficiale

“Valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, all’articolo 1, comma 4, che il decreto del presidente del Consiglio, volto a definire le modalità di riparto del Fondo per la promozione dello sport, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”

 

È l'osservazione formulata dal relatore Paolo Emilio Russo (FI-Ppe) in merito alla proposta di legge “Incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva” del deputato Mauro Berruto (Pd), esaminata, con parere favorevole, dalla commissione Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni della Camera nella seduta di martedì 30 gennaio.

 

“Le disposizioni della proposta di legge che incidono sulle aliquote dell’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono riconducibili alla materia 'sistema tributario', di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; l’istituzione e la disciplina del Fondo per la promozione dello sport incide invece sulla materia 'ordinamento sportivo', che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni; secondo la giurisprudenza costituzionale l’avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie di competenza legislativa concorrente o residuale impone la previsione di forme di raccordo con il sistema delle autonomie volte a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni”, si legge nel resoconto sulla seduta, a corredo del parere favorevole.

 

Secondo quanto evidenziato dal relatore Russi, “la proposta, che consta di un solo articolo, istituisce nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la promozione dello sport, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In base al comma 1, il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, di investimenti nei settori sportivi giovanili e delle attività del Comitato italiano paralimpico. Rileva che i successivi commi 2 e 3 stabiliscono che alla copertura si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le risorse rinvenienti dall’incremento, disposto dalla medesima proposta di legge, delle aliquote dell’imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche – sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza – nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati. A tale proposito ricorda che l’imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Più nel dettaglio, fa presente che la proposta di legge finanzia il Fondo con i seguenti incrementi delle imposte: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, l’imposta è fissata nella misura del 30 per cento, rispetto al vigente 25 per cento, delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore. Per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento – rispetto al 20 per cento attuale – se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento – rispetto al 24 per cento –, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Infine, per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 24 per cento – rispetto all’attuale 22 per cento – della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. Evidenzia quindi che il comma 4 dell’articolo unico della proposta di legge demanda a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, con il ministro dell’Istruzione, con il ministro della Cultura e con il ministro per lo Sport e i giovani, il compito di stabilire annualmente, entro il 30 giugno, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo”.

 

Ancora un passo avanti nell'iter della Pdl Berruto, quindi, dopo gli "scambi di vedute" in commissione Cultura della Camera anche a distanza fra il firmatario della proposta e il ministro per lo Sport Andrea Abodi sulla destinazione del fondo alimentato dalla tassazione aggiuntiva sui giochi.

 

IL DOSSIER SULLA PDL BERRUTO – Parallelamente, sempre nella giornata di ieri, il Servizio studi della Camera dei deputati ha pubblicato il dossier sulla proposta di legge in questione, puntando l'attenzione sul rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e rimarcando quanto detto dal relatore Russo nella seduta della commissione Affari costituzionali. “Sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze, la proposta di legge in esame appare prevalentemente riconducibile a due tipologie di competenze, la competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e). Si richiama infatti che: - l'art. 1, commi 1, 3 e 4, istituisce e disciplina il Fondo per la promozione dello sport destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico. Le modalità di ripartizione delle risorse sono stabilite annualmente con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, con il ministro dell'Istruzione, con il ministro della Cultura e con il ministro per lo Sport e i giovani.

Viene qui in rilievo la materia concorrente dell'ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). In proposito, si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie regionali concorrenti e residuali impone la previsione di congegni atti a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni (cfr., ad esempio, Corte cost. sent. n. 40 e n. 123 del 2022, con le quali sono stati dichiarate parzialmente illegittime disposizioni riguardanti il riparto di risorse in ambito sportivo nella parte in cui non prevedevano la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni).

Al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del Dpcm di riparto del fondo per la promozione dello sport previsto dall'articolo 1, comma 4; in particolare potrebbe essere approfondita l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; - l'art. 1, comma 2, modifica l'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, riconducibile alla materia esclusiva statale del sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), configurando un'imposta unica applicabile sull'intero territorio nazionale (cfr. Corte cost. sentenza 23 gennaio 2018, n. 27).”

 

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