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Tabaccheria vicina a scuola, Trga Bolzano: 'Lecita raccolta di scommesse'

03 luglio 2025 - 09:50

Il Trga Bolzano sottolinea che 'la licenza per raccolta scommesse in esame, valida al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2024, scadrà solo a luglio 2026'.

Scritto da Fm
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa  - Sezione autonoma di Bolzano

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano

Ha avuto esito positivo il ricorso presentato al Tribunale regionale di giustizia amministrativa dalla titolare di una tabaccheria di Salorno (Bz) per l'annullamento del provvedimento con il quale il sindaco della cittadina altoatesina, lo scorso dicembre, ha imposto la cessazione delle attività dell’esercizio pubblico e di ogni altro atto connesso e collegato, con particolare, ma non esclusivo, alla comunicazione di avvio del procedimento per la chiusura di tutte quelle rientranti nella normativa provinciale per il contrasto al gioco patologico.

Tali atti erano stati emanati dal sindaco dopo la segnalazione di un cittadino, rimasto anonimo, della presenza nell'esercizio di alcuni apparecchi da gioco e videoterminali per la raccolta di scommesse, in violazione delle norme vigenti in materia, vista la vicinanza a un “luogo sensibile”, nella fattispecie una scuola secondaria.

La titolare della tabaccheria quindi ha proposto ricorso, lamentando che il sindaco “avrebbe adottato una misura inibitoria del tutto sproporzionata rispetto ai presupposti di legge: lungi infatti dal limitarsi a ordinare la cessazione delle attività di raccolta del gioco su Awp, ha disposto la cessazione anche delle attività di esercizio e/o raccolta di scommesse, ritenendole erroneamente in contrasto con l’art. 11 della legge provinciale n. 58 del 1988, con l’art. 6-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e con l’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992.

L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’evoluzione della legislazione provinciale a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 791 del 2024, con la quale è stata esclusa, nella provincia di Bolzano, l’applicabilità della disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili alle attività di raccolta di scommesse.

Infatti, il legislatore provinciale, allo scopo di uniformarsi alla citata sentenza, è intervenuto con la legge provinciale 16 luglio 2024, n. 2, rendendo incontrovertibile l’applicabilità del divieto distanziometrico anche alle attività di raccolta di scommesse”.

Una motivazione ritenuta congrua dal Trga Bolzano che ha accolto il ricorso con queste parole: “La licenza sub iudice non può ritenersi 'già scaduta' al momento dell’entrata in vigore della norma transitoria (19 luglio 2024) e, quindi, non può trovare applicazione l’ultimo periodo del citato comma 5 dell’art. 6 della legge provinciale n. 2 del 2024, che non consente il rinnovo delle licenze di raccolta scommesse già scadute.

Trova, invece, applicazione il primo periodo dello stesso comma 5, che stabilisce che le licenze, come quella in esame, che sono state rilasciate ai sensi dell’art. 88 del Tulps e che non sono conformi a quanto previsto sulle distanze dall’art. 11, comma 1-bis della legge provinciale n. 58 del 1988, 'scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge' (cioè 19 luglio 2024).

In applicazione della citata norma transitoria, la licenza per raccolta scommesse in esame, valida al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2024, scadrà, ope legis, solo il 16 luglio 2026.

Per tutte le ragioni espresse, il ricorso è fondato e, di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato in parte qua, limitatamente alla parte in cui il sindaco di Salorno ordina la cessazione dell’attività di esercizio e/o raccolta di scommesse legittimamente svolta nella tabaccheria della ricorrente”.

 

 

 

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