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Tar Sardegna: 'Limiti orari di 8 ore non sono sproporzionati'

09 agosto 2018 - 13:35

Respinto il ricorso di una sala giochi di Cagliari contro l'ordinanza sugli orari di gioco disposta dal Comune.

Scritto da Redazione
Tar Sardegna: 'Limiti orari di 8 ore non sono sproporzionati'

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna respinge il ricorso del titolare di una sala giochi che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Cagliari, con cui è stato adottato il nuovo “Regolamento degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite”.

Il Collegio "ritiene che non vi siano elementi per considerare 'sproporzionata' la nuova limitazione dell’orario di svolgimento consentito del gioco d’azzardo (8 ore su 24): a fronte di un fenomeno -quale la ludopatia - come si è visto ampiamente diffuso e pericoloso, parte ricorrente si è sostanzialmente limita a definire il nuovo orario foriero di eccessivi svantaggi per la propria attività economica, ma non ha dimostrato -neppure indirettamente- che una riduzione meno drastica sarebbe stata efficace; in sostanza la tesi della ricorrente si risolve nel tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle - di merito- operate dall’amministrazione, il che ovviamente non può trovare condivisione in questa sede.
Restano da esaminare le doglianze che fanno leva sulla pretesa invasione, da parte del Comune, di competenze che sarebbero riservate all’Autorità statale, nonché sul mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, per avere il Sindaco di Cagliari adottato la nuova regolamentazione oraria senza attendere l’Intesa tra Stato ed enti locali da assumersi nella Conferenza Stato-Città, il che, peraltro contribuirebbe ad alimentare una già spiccata disomogeneità tra le diverse discipline adottate, in questa materia, dai comuni italiani.
Neppure queste censure meritano di essere condivise, in primo luogo perché l’ordinanza impugnata costituisce espressione del generale potere del Sindaco di regolare gli orari degli esercizi commerciali ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui 'Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici…': poiché le sale gioco (al pari degli ulteriori locali che ospitano videoterminali per il gioco d’azzardo) rientrano tra gli 'esercizi commerciali', tale disposizione normativa consente al Sindaco di regolarne gli orari di apertura e questo a prescindere dalle complesse questioni sollevate dalla ricorrente in ordine al corretto riparto -in ordine ad altri aspetti, tuttavia irrilevanti nella presente controversia- delle competenze (normative e amministrative) in materia di gioco d’azzardo".

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