skin

Dismissione Noe, Tar Lazio boccia ricorsi: 'Taglio proporzionato'

24 settembre 2018 - 07:32

Il Tar Lazio respinge il ricorso dei concessionari contro la dismissione dei Noe, in quanto non immuni dal percorso di riduzione previsto dal 2017.

Scritto da Fm
Dismissione Noe, Tar Lazio boccia ricorsi: 'Taglio proporzionato'

 


"Non può ritenersi, come fa la ricorrente, che le operazioni di dismissione e di acquisto compiute mediante il basket nel corso del 2017 rispondessero a normali logiche di mercato e dovessero, perciò, essere ritenute immuni dal percorso di riduzione. Come più volte detto, infatti, tali operazioni si inseriscono in un quadro normativo, noto a tutti gli concessionari, che prefigurava la riduzione dei Noe nell’ambito di un processo destinato a prendere avvio dal 1° gennaio 2017 e la totale dismissione degli apparecchi Awp al 31 dicembre 2019. È quindi logico che gli operatori abbiano potuto scegliere di non richiedere l’emissione di Noe sostitutivi di quelli relativi ad apparecchi dismessi proprio allo scopo di ammortizzare gradatamente la misura della riduzione. Coerentemente con il quadro ora descritto, le dismissioni operate nel corso del 2017 non possono che essere imputate alla quota di riduzione, atteso che il tetto massimo dei Noe da non superare è stato stabilito avuto riguardo ai nulla osta attivi al 31 dicembre 2016. In altri termini, è proprio alla scelta del legislatore di fissare a quest’ultima data la soglia quantitativa cui applicare la riduzione proporzionale ad aver determinato il 'congelamento' a quella stessa data delle quote di mercato detenute da ciascun concessionario, comportando necessariamente l’imputazione al processo di riduzione dei Noe dismessi successivamente".

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il primo e il secondo atto di motivi aggiunti dei ricorsi presentati dai concessionari Codere e Netwin Italia e dall'associazione Sapar contro la nota del 30 novembre 2017, rivolta a tutti i concessionari, con cui  l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito il processo di riduzione delle slot imponendo di comunicare il numero degli apparecchi da "tagliare" entro il 28 dicembre 2017.
 
 

Respinto il motivo di ricorso secondo cui, a detta dei concessionari, "l’Agenzia avrebbe alterato le dinamiche di mercato, stabilendo arbitrariamente di 'sterilizzare' gli effetti delle operazioni di cessione e di acquisto dei Noe legittimamente operate nell’ambito del cosiddetto basket da essa stessa gestito, e il cui meccanismo sarebbe del tutto neutro rispetto al percorso di riduzione del numero complessivo dei nulla osta prefigurato dal legislatore. Il Collegio ritiene di non poter condividere la prospettazione della ricorrente, in quanto l’interpretazione della portata dell’obbligo di riduzione risultante dalla nota dell’Agenzia del 22 novembre 2017 – interpretazione poi posta alla base anche del provvedimento di revoca dei Noe in eccesso risultanti in capo a Codere al 31 dicembre 2017 – risulta essere l’unica praticabile in base al quadro normativo vigente".
 
 
Per i giudici deve "tenersi presente che già l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015, sopra richiamato, aveva ancorato l’inizio del previsto processo di riduzione alla data del 1° gennaio 2017. Il relativo percorso è stato, poi, modulato dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017. La previsione del decreto legge ha, infatti, stabilito non solo un tetto massimo dei Noe attivi alle date del 31 dicembre 2017 (345.000 unità) e del 30 aprile 2018 (265.000 unità), ma anche la misura del concorso di ciascun concessionario al suddetto obiettivo; misura che è stata individuata, quanto alla tappa iniziale, nella riduzione di almeno il 15 per cento dei nulla osta attivi riferibili a ogni concessionario alla data del 31 dicembre 2016. La determinazione di un tetto massimo complessivo dei Noe e della percentuale minima di concorso all’obiettivo da parte di ciascun concessionario porta logicamente a ritenere che, attraverso l’applicazione della percentuale di riduzione, si addivenga a stabilire proporzionalmente un tetto massimo di Noe riferibili a ogni concessionario. In altri termini, è ragionevole ritenere che il tetto massimo complessivo debba risultare dalla sommatoria dei tetti massimi imposti a ciascun singolo concessionario, questi ultimi determinati applicando le previste percentuali di riduzione al numero di Noe a essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016. Del resto, come detto, i concessionari erano pienamente edotti dell’esistenza dell’obbligo di riduzione dei Noe, a decorrere dal 1° gennaio 2017, posto che tale misura era già stata stabilita, ben prima del decreto legge n. 50 del 2017, dall’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015. Essi erano, perciò, già da tempo a conoscenza della necessità di dismettere progressivamente i Noe, proprio a decorrere dalla predetta data, benché non fossero state ancora puntualmente determinate le tappe del processo di riduzione. È, quindi, logico che le dismissioni operate nel corso del 2017 vengano imputate alla riduzione prefigurata dal legislatore con effetto dal 1° gennaio di quell’anno".
 
 

Articoli correlati