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Trga Bolzano: 'Legge gioco, legittimo ampliamento luoghi sensibili'

16 settembre 2019 - 14:17

Con una sentenza, il Trga di Bolzano torna a confermare la validità della legge provinciale sul gioco, negandone l'effetto espulsivo e l'incostituzionalità.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Legge gioco, legittimo ampliamento luoghi sensibili'

Non è anticostituzionale, non genera un effetto espulsivo del gioco legale dal territorio e risponde alle necessità di garantire la tutela della salute dei cittadini, primaria rispetto a quella degli interessi economici.

Tornano ad evidenziarlo i giudici del  Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano a proposito della normativa provinciale sul gioco, nella sentenza con cui rigettano il ricorso di una società per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui il Comune di Bolzano ha accertato la decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi Vlt con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria in una sala dedicata e della deliberazione della giunta provinciale n. 505 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto la “determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle legge provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 ‘luoghi sensibili'”.

 

Ai sensi di dette disposizioni (art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e art. 11 della L.P. n. 58/1988), rileva il Trga, “l’autorizzazione per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa, rispettivamente gli apparecchi da gioco devono essere rimossi, ove questi ultimi siano 'ubicati in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale' e i descritti limiti spaziali sono estesi ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi.
Come risulta dalla citata versione attuale dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988 e dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, con gli artt. 8 e 9 della L.P. n. 10/2016 i siti sensibili previsti da dette disposizioni di legge sono stati ampliati, con introduzione dell’art. 5-bis, comma 1-bis, e dell’art. 11, comma 1-quater, che hanno qualificato come 'luoghi sensibili' anche tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.
Con la norma transitoria di cui all’art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016 è stato inoltre disposto che 'A causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili di cui all’art. 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge'. Il riferimento normativo decorreva dal 1° giugno 2016 e scadeva con la data del 1° giugno 2018.
La categoria di luoghi sensibili di cui all’art. 11, comma 1-quater, della L.P. n. 58/1988 e all’art. 5-bis, comma 1-bis, della L.P. n. 13/92 è stata successivamente identificata nel dettaglio con la deliberazione della Giunta provinciale n. 505 del 29 maggio 2018 che così dispone: '1. al fine di salvaguardare determinate categorie di persone e prevenire il gioco d’azzardo patologico sono da considerarsi 'luoghi sensibili', oltre alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale menzionate nelle premesse, le seguenti strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza: i distretti sanitari e i distretti sociali; le sedi delle comunità comprensoriali; i seguenti servizi territoriali dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige: servizi per le dipendenze; i servizi psicologici; i centri di salute mentale (Csm); il servizio di pneumologia con le sue sedi distaccate sul territorio.; le istituzioni private che assistono/trattano ambulatorialmente persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza legate e non legate al consumo di sostanze o che presentano comportamenti di consumo rischioso; le cooperative sociali che accolgono persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza; i consultori familiari; le consulenze debitori; istituzioni pubbliche e private nelle quali vengono assistite persone senza fissa dimora; i punti d'incontro delle comunità comprensoriali per persone che soffrono di problemi psichici'.
Va aggiunto che in passato la Giunta provinciale, con deliberazione del 12 marzo 2012, n. 341 (poi modificata con deliberazione del 29 ottobre 2012, n. 1570) aveva già individuato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1-bis, della L.P. 13/1992, ulteriori luoghi sensibili quali: 'campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche'. Dette deliberazioni sono state annullate con le sentenze n. 301 e n. 302/2016 di questo Tribunale (avverso dette sentenze pende tuttora appello in Consiglio di Stato)”, ricorda la sentenza.
 

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