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Gioco, Tar: 'Ordinanza Lombardia, Covid più grave di danno economico'

03 novembre 2020 - 16:28

Il Tar Lazio respinge richiesta di sospensione dell'ordinanza della Lombardia che ha vietato le slot negli esercizi pubblici, camera di consiglio il 2 dicembre.

Scritto da Redazione
Gioco, Tar: 'Ordinanza Lombardia,  Covid più grave di danno economico'

“Si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del Codice procedura amministrativa, stante la prospettazione del periculum in mora ancorata soprattutto alla scadenza del termine di efficacia della misura preclusiva imposta (13 novembre 2020) e senza un’adeguata descrizione di un pericolo diverso da quello essenzialmente economico e perciò ristorabile in caso di accoglimento del medesimo gravame”.

A sancirlo è il Tar Lazio, nel decreto con cui respinge la domanda di misura cautelare monocratica avanzata da una societàper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 26 ottobre 2020 a firma del direttore generale Marcello Minenna, nella parte in cui fa espressamente salve “le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni” rispetto a quanto previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020, e dell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 27 ottobre 2020 nella parte in cui stabilisce (art. 8), che “resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli”.

Secondo i giudici amministrativi, che quindi hanno fissato la camera di consiglio per il 2 dicembre 2020, “nel caso di specie la grave situazione epidemiologica diffusa in tutto il territorio nazionale, e con maggiore incidenza nella Regione Lombardia, nonché la possibile coerenza con provvedimenti anche a carattere nazionale già adottati, inducono a ritenere - prima facie ed allo stato - del tutto recessivo il nocumento economico come prospettato rispetto a quello potenzialmente più dirompente della diffusione del virus Covid 19, già adeguatamente descritto nel preambolo degli atti impugnati”.

 

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