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Cassazione conferma: 'Omesso versamento Preu è peculato'

02 febbraio 2021 - 17:06

La Cassazione conferma la condanna per peculati inflitta ad un gestore di apparecchi da gioco per omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto.

Scritto da Fm
Cassazione conferma: 'Omesso versamento Preu è peculato'

"Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che l'omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate, al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro - così come del concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito - integra il delitto di peculato".

È il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza con cui ha rigettato il ricorso di un esercente che aveva impugnato la decisione della Corte di appello di Roma di confermargli la condanna per il delitto di peculato inflittagli dal Tribunale della stessa città perché, "nella sua qualità di gestore di apparecchi per il gioco d'alea, si sarebbe impossessato delle somme da lui raccolte a titolo di canone di concessione dell'Aams e di prelievo erariale unico (Preu), oltre che del canone di interconnessione e di apparecchi forniti dalla concessionaria".

Il ricorrente ha contestato "la qualificazione di tale condotta come delitto di peculato, anziché di appropriazione indebita, che, laddove tale, imporrebbe una pronuncia di improcedibilità per difetto della necessaria querela, con conseguente caducazione della sentenza impugnata".
 
 
Il Collegio però ha ritenuto di doversi uniformare alle precedenti sentenze della Corte su questo tema.
"In alcun modo rileva, infatti, la circostanza per cui l'Erario non abbia in concreto subìto alcun danno patrimoniale, per aver provveduto la società concessionaria a versargli le somme incassate dal gestore, benché da questi non trasferitele", si legge nella sentenza. "Si tratta, infatti, di profilo di natura e rilevanza esclusivamente civilistica, che non incide sul perfezionamento della condotta tipica e sulla realizzazione dell'offesa criminale, non potendo certamente giovarsi il ricorrente, a tal fine, dell'altrui condotta succedanea, evidentemente determinata dall'interesse della concessionaria ad evitare i maggiori danni che le sarebbero derivati da un eventuale contenzioso con il Fisco".
 

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