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Ricevitorie Lotto, Tar Emilia Romagna: tre sentenze contrastanti dalla stessa sezione

21 maggio 2015 - 10:43

Ancora una volta, lo stesso tribunale amministrativo emette provvedimenti di valore opposto sulla stessa materia. Stavolta è toccato al Tar Emilia Romagna che si è pronunciato in maniera contrastante nei confronti di tre ricevitorie del Lotto di Bologna a cui era stata revocata la concessione per il mancato raggiungimento del limite minimo di reddito stabilito per contratto.

Scritto da Francesca Mancosu
Ricevitorie Lotto, Tar Emilia Romagna: tre sentenze contrastanti dalla stessa sezione

 

 

IL PRIMO CASO - La Prima sezione del Tar ha respinto uno dei ricorsi in quanto la mancata comunicazione del provvedimento di avvio di revoca della concessione non è sufficiente a cancellarla. Secondo i giudici, il ricorrente deve "quantomeno indicare quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione, con la conseguenza che solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico) l’Amministrazione sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Nella fattispecie, allora, risulta decisiva la circostanza che il ricorrente ha tralasciato di indicare gli elementi di giudizio che avrebbe segnalato all’Amministrazione in caso di partecipazione al procedimento, e ciò di per sé osta all’accoglimento della censura".


IL SECONDO - La stessa sezione ha poi emesso una sentenza opposta in merito al ricorso presentato da un altro esercente. In questa occasione, i giudici hanno disposto l'annullamento dell'atto impugnato in quanto "come correttamente obiettato dall’interessata, la gestione asseritamente deficitaria ricade quasi nella sua interezza in una fase temporale in cui difettavano previsioni contrattuali che regolassero questo aspetto del rapporto, sicché nulla può essere preteso a posteriori circa condotte che la ricorrente in quel momento non si era impegnata a porre in essere nel rispetto del parametro del volume delle giocate; né, d’altra parte, un effetto retroattivo può desumersi dalla nuova concessione del 2009, le cui clausole negoziali accessive – come è noto – devono pur sempre interpretarsi secondo buona fede e senza ledere l’affidamento del privato, ai sensi degli artt. 1366 e 1370 cod.civ".

 

LA TERZA RICEVITORIA - Infine, il tema è tornato protagonista in un'altra sentenza in cui la Prima sezione ha nuovamente respinto il ricorso del titolare della ricevitoria con questa motivazione. "A fronte di incassi significativamente inferiori a quelli assunti anche contrattualmente quale indice di riferimento per l’adeguatezza della gestione, il ricorrente non ha invocato situazioni contingenti tali da giustificare una transitoria difficoltà operativa che ragionevolmente si presume destinata a cessare a vantaggio di una maggiore redditività della ricevitoria, posto che l’ubicazione in zona periferica è un dato evidentemente stabile e insuscettibile di variazione a questi fini, il denunciato malfunzionamento del terminale è circostanza che non risulta avere determinato una vera e propria sospensione dell’attività di raccolta del gioco e ne è dunque solo ipotetica l’incidenza negativa sull’esito dell’attività, la richiamata esecuzione di lavori di ristrutturazione dello stabile non appare allo stesso modo rivelatrice di condizioni obiettivamente pregiudizievoli se una chiusura dell’attività non è temporaneamente intervenuta (non essendo stato di ciò riferito alcunché), l’addotto incremento degli incassi nel periodo gennaio-marzo 2011 risulta meramente asserito e non documentalmente dimostrato".

 

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