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Dalla Legge di Stabilità 2016 lotta ai 'Totem' per il gioco online

02 gennaio 2016 - 10:22

Dopo la Legge Balduzzi che vietava i terminali di gioco online ma senza prevedere sanzioni, la Stabilità 2016 colma le lacune.

Scritto da Alessio Crisantemi
Dalla Legge di Stabilità 2016 lotta ai 'Totem' per il gioco online

All'indomani dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016 e in attesa di un provvedimento organico di riordino dell’intero comparto giochi, è opportuno valutare ciò che di buono arriva dalla manovra finanziaria. E, in particolare, le misure previste per contrastare i cosiddetti ‘Totem’, ovvero, i terminali per il gioco online che hanno trovato nuova ‘vita’ in alcuni territori dopo le limitazioni imposte agli apparecchi da intrattenimento di Stato. Tali terminali sono oggetto di una specifica previsione nel testo della Legge di Stabilità, andando così a colmare un’evidente lacuna normativa contenuta nel Decreto Balduzzi del 2012, il quale, come noto, prevedeva una misura di contrasto all'installazione ed uso di tali apparecchiature, laddove veniva “vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”, salvo però introdurre alcun tipo di sanzione. La nuova Legge di Stabilità, invece, colma la lacuna andando a prevedere le sanzioni di natura amministrativa applicabili in caso di violazione del divieto e l'autorità amministrativa deputata all'accertamento della violazione.

 

COSA DICE LA STABILITA ’ - Il comma 923 della manovra finanziaria introduce una nuova sanzione amministrativa di 20mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web. Il comma 924 aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

Viene, quindi, disciplinata e sanzionata per la prima volta anche l'offerta tramite totem dei giochi promozionali che possono essere definiti giochi che trasformano i punti vinti in un valore per l'acquisto di beni e servizi ovvero per l'intrattenimento tramite giochi disponibili sulla piattaforma . L'offerta dei giochi promozionali quale forma di commercio elettronico implica il richiamo alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (8/06/2000 n. 2000/31/Ce), con la conseguenza che è sufficiente l'autorizzazione dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio e non di quello in cui il servizio è offerto.

 

LE MISURE PRECEDENTI - Occorre tuttavia ricordare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una nota del 6 marzo 2014, aveva fornito agli Uffici territoriali indicazioni di carattere operativo in ordine alle problematiche poste dai ‘Totem’, prevedendo in particolare l'inoltro alla Procura della Repubblica competente per territorio (dell'informativa di reato per violazione delle disposizioni di cui alla legge 13/12/1989 n. 401 art. 4) con richiesta di intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro delle apparecchiature, nel caso in cui dagli accertamenti eseguiti risulti anche una “condotta complessiva dell'esercente in rapporto strutturale e strumentale con l'attività del cliente/giocatore”. In mancanza di un impianto sanzionatorio amministrativo, era stato quindi posto l'accento sulla violazione della norma penale sanzionante l'intermediazione non consentita.
 
ATTENZIONE ANCHE A TOTEM PROMOZIONALI - Non solo. Con la stessa nota, l’Agenzia affrontava anche il tema dei cd ‘Totem promozionali’, in virtù di un progressivo espandersi di tali apparecchiature, soffermandosi sulla pertinenza del richiamo operato alla Direttiva n. 2000/31/Ce, al fine di sostenere la liceità dell'utilizzo dei Totem quali apparecchiature finalizzate ad offrire i cosiddetti giochi promozionali e non a celare una condotta elusiva del monopolio statale.
Il tema è stato approfondito di recente dall'Avvocato Chiara Sambaldi, in occasione del convegno organizzato dalla rivista giuridica Lexandgaming, che si è svolto nei giorni scorsi presso la Corte di Cassazione, che sintetizza così a GiocoNews.it la situazione della giurisprudenza attuale relativa ai Totem: “Dall'esame della giurisprudenza penale che fino ad oggi si è espressa sul fenomeno, si può osservare che i reati contestati sono la tenuta di gioco d'azzardo (punita dall'art. 718 del codice penale) e la raccolta abusiva di scommesse nella forma della intermediazione (punita dall'art. 4 comma 4 bis L. 401/89). Tuttavia, mentre la condotta del gestore dell'esercizio che agevola e/o coadiuva lo scommettitore nella procedura di effettuazione della scommessa con modalità a distanza, è idonea ad integrare il reato di cui all'art. 4 L. 40/89, la mera installazione, all'interno dei locali di esercizio dell'apparecchiatura ‘Totem’, in uso autonomo ai clienti utenti, non ha sino ad oggi trovato nella giurisprudenza una prevalente affermazione di rilevanza penale. Dalla giurisprudenza di merito, di cui si apprende da siti di informazione specialistica, emerge un orientamento prevalente che esclude la rilevanza penale della condotta dell'esercente che installi Totem che consentono l'accesso a giochi promozionali, per carenza degli elementi di reato individuati nel fine di lucro (nel caso di gioco d'azzardo) e nella “organizzazione” dell'attività (richiesta dall'art. 4 L. 401/89).
La Corte di Cassazione dal canto suo ha, anche di recente, ricordato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. Infatti, il fine di lucro ricorre ogni volta che il giocatore partecipi per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, non necessariamente consistenti in somme di denaro”.

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