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Tar Lazio: 'Stessi limiti per siti illegali di giochi e sigarette elettroniche'

05 ottobre 2018 - 11:23

Per il Tar Lazio la dipendenza da fumo è più grave rispetto a quella dal gioco patologico, quindi servono regole più restrittive.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Stessi limiti per siti illegali di giochi e sigarette elettroniche'

 

“Non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di prendere in considerazione la pericolosità delle sigarette elettroniche in rapporto al potenziale pregiudizio per la salute della dipendenza da fumo, ritenendo tale dipendenza più grave rispetto alla cosiddetta 'ludopatia' e introducendo, conseguentemente, regole più restrittive per la vendita dei prodotti del fumo elettronico rispetto a quelle dettate per l’offerta di giochi”.

 

Lo sottolinea il Tar Lazio respingendo il ricorso di alcune società operanti nel settore della commercializzazione di sigarette elettroniche attraverso siti internet, piattaforme e domini web di loro proprietà, contro la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale, in attuazione dell’articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state estese anche ai prodotti da inalazione senza combustione le procedure di rimozione dell’offerta di vendita dai siti web già previste in materia di giochi.

 

COSA DICE LA LEGGE – La sentenza del Tar Lazio ricorda che “l’articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto, al comma 1, l’inserimento del nuovo comma 50-bis nel corpo dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per effetto della novella, è stato attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di procedere 'alla inibizione dei siti web contenenti: a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (...)'. A tal fine, l’Agenzia opera 'Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50', ossia avvalendosi delle stesse modalità previste per la 'rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione'. In altri termini, con l’entrata in vigore dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 50 del 2017 è attribuito all’Agenzia il potere di reprimere, in particolare – per quanto qui rileva – l’offerta via internet di prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina, ove tale offerta sia attuata in violazione del divieto di vendita transfrontaliera”.

 

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