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Logo No slot, CdS: 'Sì a schema di decreto del Mise, con osservazioni'

08 ottobre 2019 - 15:16

Dopo la Conferenza unificata anche il Consiglio di Stato dice sì allo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico sull’uso del logo 'No slot', con alcune osservazioni.

Scritto da Fm
Logo No slot, CdS: 'Sì a schema di decreto del Mise, con osservazioni'

Parere favorevole allo schema di regolamento ma con osservazioni: lo ha espresso il Consiglio di Stato in relazione allo Schema di decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9-quinquies del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di rilascio e regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No Slot”, su richiesta del ministero dello Sviluppo economico.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’art. 9-quinquies del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

In particolare, detta norma dispone che "È istituito il logo identificativo 'No Slot'. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo 'No Slot'.
I Comuni possono rilasciare il logo identificativo 'No Slot' ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
 
Lo schema di decreto in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica normativa (Atn) e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (Air).
La Conferenza unificata ha espresso parere con nota n. 61/w del 3 luglio 2019 chiedendo la previsione di una clausola di salvaguardia che facesse salva l’applicazione delle normative già adottate dalle Regioni e dalle Provincie autonome sull’utilizzo del logo.
Detto suggerimento è stato recepito nell’art. 6 dello schema di regolamento in esame.
La Provincia autonoma di Bolzano ha consegnato una nota con la quale è stata evidenziata la mancanza di un preciso riferimento all’Organo competente preposto ai controlli e alle modalità di controllo nonché l’opportunità di prevedere specifiche sanzioni amministrative al fine di valorizzare l’uso corretto del logo.
Quest’ultima indicazione non è stata accolta".
 
LE OSSERVAZIONI – Il parere evidenzia che "lo schema di regolamento necessita di un riesame sotto alcuni aspetti al fine di meglio delineare i profili procedimentali di attuazione della norma primaria.
Prima di entrare nel merito, giova richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sul fatto che attraverso i regolamenti le Amministrazioni introducono norme giuridiche, destinate a regolare e incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell’ambito della norma primaria, non in contrasto con essa, e nel solco dei principi e indirizzi ricavabili non solo dalla lettera della legge ma anche dalla sua ratio, dalla sua intentio, dagli scopi espliciti o impliciti della stessa.
Ciò posto, in calce al decreto si suggerisce di eliminare la formula 'il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo' e sostituirla con la seguente: 'Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare'".
In merito ai singoli articoli, il parere presenta le seguenti considerazioni: "
Art. 1: al fine di evitare di ripetere inutilmente il testo normativo si ritiene opportuno riformulare la disposizione come segue: 'Il logo identificativo “No Slot”, istituito dall’art. 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è riportato nell’allegato 1'.
Art. 2: sopprimere le parole 'ivi comprese le associazioni non riconosciute' in quanto tali soggetti non sono indicati nel citato art. 9-quinquies.
Art. 3, comma 1: al secondo rigo, dopo la parola 'eliminano', inserire l’avverbio 'immediatamente'.
Art. 3, comma 1: sopprimere le parole 'nonché ogni altro apparecchio di intrattenimento non consentito dalla normativa vigente'. Trattandosi di un divieto già previsto dalla legge, la specificazione risulta del tutto inutile.
Art. 3, comma 2: l’intero comma va soppresso. Il divieto di pubblicità previsto dalla legge ha valenza di carattere generale e, in mancanza di un’espressa eccezione, opera, evidentemente, in tutti i locali, ivi compresi quelli ove viene esposto il logo 'No Slot'.
Art. 4, comma 1: alla seconda riga, dopo le parole 'comma 2', eliminare la parola 'al Comune'. Inserire poi una virgola dopo 'Attività Produttive'.
Art. 4, comma 2: è opportuno eliminare il riferimento all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Invero, la previsione di inoltrare al Comune la 'segnalazione di utilizzo del logo' con le modalità previste per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) comporta sia l’osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo art. 19 sia del successivo art. 21-nonies (in tema di annullamento d’ufficio).
Ne consegue che, ove il Comune non provvede ad effettuare i controlli entro il termine di 60 giorni (art. 19, comma 3), può procedere soltanto ai sensi del successivo art. 21-nonies e in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo (art. 19, comma 4).
Art. 5, comma 2: la disposizione non è coerente con l’istituto della Scia, così come disciplinato dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si rimanda a quanto osservato in ambito di art. 4, comma 2, dello schema.
Valuti, pertanto, l’Amministrazione l’opportunità di prevedere che la segnalazione, fermo restando l’immediato utilizzo del logo, venga inoltrata telematicamente allo Sportello unico del Comune competente senza richiamare la disciplina dettata per la Scia.
La Sezione evidenzia, inoltre, la necessità di armonizzare il contenuto dello schema di segnalazione in allegato 2 con le modifiche da apportare allo schema di regolamento.
In punto di drafting, si suggerisce di controllare comunque la punteggiatura dell’intero testo e di citare i provvedimenti legislativi con l’indicazione non solo dell’anno e del numero ma anche del giorno e del mese".
 

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