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Verifiche del green pass dei lavoratori, ecco come fare

13 ottobre 2021 - 07:30

C'è la firma del premier Draghi sul Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, obbligatorie dal 15 ottobre.

Scritto da Fm
Verifiche del green pass dei lavoratori, ecco come fare

Fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass, obbligatorio dal 15 ottobre.

È l'obiettivo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato da Mario Draghi, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.

Il Dpcm chiarisce che le modalità di verifica sulla certificazione verde conseguita dai lavoratori, compresi quelli impiegati nelle location di gioco, potranno avvenire attraverso: “l’integrazione del sistema di lettura e verifica del Qr code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPa, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-Dgc; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-Dgc”.

 

In parallelo, sulla Gazzetta ufficiale di ieri, 12 ottobre, è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alle “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”.
 
Inoltre, per dare risposte ai tanti dubbi che sicuramente animano dipendenti pubblici e privati, datori di lavoro e liberi professionisti, il Governo offre una serie di chiarimenti sui Dpcm firmati da Draghi in materia, con lo spazio dedicato alle ormai classiche Faq - Frequently asked question.
 
Innanzitutto tornando sul tema dei controlli del green pass in ambito pubblico e privato. "Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20 percento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’App 'VerificaC19', saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del Qr code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal ministero dell'Economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-Dgc; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPa, l’interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale, e la iattaforma nazionale-Dgc".
 
Le risposte del Governo quindi chiamano in causa anche  i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, e che comunque devono poter accedere al luogo di lavoro. "Dovranno esibire un certificato contenente l’apposito 'Qr code' in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo".
Chi è in attesa di rilascio o di aggiornamento del green pass, invece potrà "avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".
 
E veniamo ai controlli e alle sanzioni per chi si presenta al posto di lavoro senza certificazione verde. 
"Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio".
 
 
I controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
Quanto agli obblighi del datore di lavoro, è possibile verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore.
“Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze”, si legge nelle risposte del Governo.
 
Il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
 
Va inoltre evidenziato che l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore in materia di sanificazione delle sedi aziendali, mascherine e distanziamento sociale.
Infine, vanno verificati i green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa, sia per svolgere la propria attività lavorativa sia di formazione o di volontariato.
 
 
 

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