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Dl Fiscale, emendamenti entro 11/11: attesa su giochi e lotteria scontrini

05 novembre 2021 - 15:41

Fissato il termine per la presentazione di emendamenti al Dl Fiscale, le misure nel testo su giochi e lotteria degli scontrini.

Scritto da Amr
Dl Fiscale, emendamenti entro 11/11: attesa su giochi e lotteria scontrini

Mentre in Senato si avvia, a partire dalla prossima settimana, la sessione di Bilancio, le Commissioni riunite Finanze e Lavoro di Palazzo Madama hanno avviato l'esame del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle 12 di giovedì 11 novembre.

LE ENTRATE GIOCHI ALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - Nel testo, ci sono misure che riguardano anche il gioco. In particolare, per quanto attiene l'articolo 16, il comma 7, in attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabilisce che la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021.

LA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI - L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca invece disciplina concernente la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi.
Per quanto concerne la destinazione delle risorse - pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021 - del Fondo per le spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, disciplinato dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (come convertito dalla legge n. 136 del 2018), l'articolo 5, comma 1, stabilisce che:
a) un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per
l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a
decorrere dall’anno 2023 sia destinato all’attribuzione dei premi della
lotteria;
b) un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro
per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia
attribuito alle amministrazioni che sostengono i costi per le spese
amministrative e di comunicazione.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo, il comma 3 novella l'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020).

L'articolo 141, nel testo finora vigente, stabilisce che le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'istituzione dei premi speciali (di cui all'articolo 1, comma 542, della legge di bilancio 2017) siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria (comma 1-bis dell'art. 141 medesimo). Il comma 1-ter di tale articolo 141 prevede che tali somme siano gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, "a decorrere dall'anno 2020". La medesima disposizione autorizza, per tali finalità, ad assumere, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022", per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico, nel limite massimo complessivo di 240.000 euro.
Con la novella in esame si stabilisce che: le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini siano a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018; le suddette spese sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2020 (non più, quindi, a decorrere dal 2020); viene abrogata la disposizione inerente alla possibilità di conferire sei incarichi di collaborazione.

La novella recata dal comma 3, pertanto, prevede che l’affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, d'intesa con il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sia limitato all’esercizio 2020. A decorrere dall'anno 2021 si applica quindi quanto previsto dai commi 1 e 2.
Il comma 4, novellando il citato art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, stabilisce che le risorse ivi previste siano destinate all'attribuzione dei premi e alle spese di comunicazione, oltre che alla copertura delle spese amministrative, come già previsto dal testo finora vigente.

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