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Tar: 'Agenzia ippica storica, sì a distacco da totalizzatore senza rinnovo concessione'

05 ottobre 2020 - 16:10

Il Tar Lazio respinge ricorso di agenzia storica per il risarcimento danni causati dal distacco dei collegamenti dal totalizzatore nazionale delle concessioni ippiche e sportive.

Scritto da Fm
Tar: 'Agenzia ippica storica, sì a distacco da totalizzatore senza rinnovo concessione'

“Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, la portata della disposizione è nel senso di consentire ai concessionari per la raccolta delle scommesse 'in scadenza alla data del 30 giugno 2012' la prosecuzione dell’attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle 'concessioni aggiudicate' sulla base della nuova gara e non già nel senso di consentire la prosecuzione dell’attività anche in favore degli operatori che non avevano ottenuto tale aggiudicazione”.

Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Lazio, nella sentenza con cui respingono il ricorso di un’agenzia ippica (cosiddetta storica) che dal mese di luglio 2013 non svolge più l’attività di raccolta delle scommesse poiché, dopo la scadenza della concessione ippica avvenuta nel 2012, non si è aggiudicata la concessione di uno dei 2000 diritti posti a gara, indetta con bando del 31 luglio 2012.

 

Oggetto del ricorso è il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui è stato disposto il distacco dal totalizzatore nazionale delle concessioni ippiche e sportive “rinnovate” e delle relative concessioni a distanza nei confronti dei soggetti non più aggiudicatari, né in forma diretta né in forma-indiretta, delle concessioni di cui alla procedura di selezione indetta con bando del 31 luglio 2012.
 
“Nel caso di specie – si legge nella sentenza - la ricorrente rientra tra i soggetti che non hanno ottenuto il rinnovo della concessione per le scommesse ippiche per il periodo successivo all’originaria scadenza del titolo concessorio.
Tale circostanza rende la successiva condotta del distacco dal totalizzatore, posta in essere dall’amministrazione nei confronti della ricorrente, pienamente legittima poiché adottata sulla base del provvedimento con il quale si è escluso il rinnovo della concessione dell’operatore economico in forza di una valida disposizione di legge.
Attesa la piena conformità all’ordinamento - e quindi l’assenza di antigiuridicità - della condotta tenuta dall’amministrazione, viene meno il primo dei presupposti fondanti l’azione risarcitoria ossia 'l’illegittimo esercizio dell’azione amministrazione', fermo restando che la stessa azione risarcitoria appare comunque infondata sotto il profilo della prova del danno che è onere della parte interessata (art. 2697 c.c.) dimostrare nel 'suo preciso ammontare' (art. 1226 c.c.)”.
 

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