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Tar Umbria ribadisce: 'Agenzie scommesse uguali a sale gioco'

30 agosto 2021 - 15:00

Con un'ordinanza il Tar Umbria ribadisce che ai fini dell'applicazione della legge regionale in materia le agenzie di scommesse sono equiparate alle sale gioco.

Scritto da Redazione
Tar Umbria ribadisce: 'Agenzie scommesse uguali a sale gioco'

Ai fini  dell’applicazione della norma sulla distanza da luoghi sensibili, sale gioco e agenzie di scommesse sono equiparate.

Il concetto, già noto a proposito dell'attuazione della legge regionale dell'Umbria vigente in materia di gioco, viene ribadito dal Tar locale in risposta al ricorso di una società contro il Comune di Perugia per la riforma di una sentenza pronunciata dallo stesso tribunale amministrativo nel giugno di quest'anno.

 

In quell'occasione, il Tar Umbria ha rigettato il ricorso, osservando che “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86”.

 

In tale contesto “si pone quindi la legislazione attuativa regionale, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco e/o sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia.
In particolare l’art. 6 della legge regionale n. 21/2014, oltre a fissare i limiti di distanza da determinati punti sensibili (comma 1), attribuisce appunto ai Comuni la facoltà di 'individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica' (comma 2)”.
 
Punti che rendono il provvedimento con cui il Comune di Perugia ha intimato alla ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili “legittimo in quanto emanato in forza di normativa regolamentare locale coerente con la succitata normativa di cui al Tulps ed alla legge regionale n. 21/2014”.
 

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