Trattamento mance, la parola alla Cassazione e al Codice civile

Ecco le statuizioni della Corte di cassazione e del Codice civile in merito al trattamento delle mance nei casinò italiani.
Scritto da Mauro Natta

Foto di Dariusz Sankowski su Unsplash

Purtroppo sono ritornato a parlare di un argomento che avevo promesso di ignorare ma mi ci sono trovato tirato dentro quando ho letto di contratto nazionale di lavoro. È un'ipotesi con pochissime probabilità di riuscita per l’esistenza di norme, in materia fiscale, differenti o per Regione di appartenenza o per situazione speciale.

Su quanto immediatamente precede non mi soffermo, l’ho già fatto forse troppe volte; vado al dunque che si dovrebbe considerare innanzi tutto.
La mancia in discorso dal punto di vista civilistico. Se si intende affrontare la soluzione fiscale, a prescindere dalle attuali disposizioni di legge, dobbiamo prenderne in esame la natura giuridica unitamente alla disciplina che esisteva nei vari settori giuridici che la contemplano. Premesso che la mia cultura specifica non mi permetterebbe quanto segue, ammetto che mi sono avvalso di illustri pareri in argomento. 

Dal punto di vista civilistico ci viene incontro l’art. 770 cod. civ. che consente di affermare che la mancia è una liberalità d’uso. L’elargizione non è connessa al servizio ma alla vincita; in sostanza si tratta di una elargizione a carattere non rimuneratorio. Sia in dottrina sia in giurisprudenza (1939 e 1944 Cassazione civile) in tema di mance e retribuzione si è sostenuto che il corrispettivo del prestatore d’opera potrebbe consistere, in tutto o in parte, nelle mance erogate dal cliente. Non è vero! Colui che elargisce la mancia certamente non intende estinguere l’obbligo del datore di lavoro. Compie un atto di liberalità e non un pagamento. La mancia non è altro che un'attribuzione gratuita.

La sentenza 9 marzo 1954, n. 672 della Cassazione, citata nel precedente articolo, poneva una serie di principi ai quali si è conformata la successiva giurisprudenza:
– le mance assumono carattere retributivo quando il contratto di lavoro le include e congloba nel trattamento economico dei dipendenti;
– per tali ragioni le mance vanno computate agli effetti dell’indennità di preavviso della tredicesima mensilità e dell’indennità di anzianità;
– il patto che attribuisce all’azienda una parte delle mane non è nullo per mancanza di causa, dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per ricevere le mance.
La giurisprudenza successiva non si è discostata da tale orientamento. Merita rammentare la sentenza 18 maggio 1976, n. 1775 già citata in un altro articolo.
Ciò bene inteso precedentemente alle disposizioni per attrarre a tassazione, ancorché parziale della mance.

Mi permetto di citare parte della pronuncia della Cassazione appena citata: “Questa S. C.  ha ripetutamente affermato il principio che le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione soltanto  a condizione che … sempre che le parti abbiano attribuito alle medesime, in sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede”.
Un piccolo accenno alla questione assicurativa e previdenziale attualmente superata dal Decreto n. 314/97 che ha fatto lievitare i costi del personale e, quindi, di gestione. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 recita: “l’uso normativo in forza del quale … opera l’attribuzione immediata e diretta  a ciascuno dei beneficiari dei quali l’accipiens assume la veste di mandatario …”.

Non mi pare il caso di proseguire in quanto non intendo altro che segnalare alcune problematiche del passato che hanno trovato esito del Decreto 314/97 ma che potrebbero essere riconsiderate a conforto di una detassazione delle mance come sommessamente mi sono permesso di suggerire da tempo a beneficio delle ente tributarie degli enti pubblici periferici, dell’occupazione diretta e dell’indotto e del turismo.

Desidero chiudere con una frase non mia ma esplicativa: le mance non vengono corrisposte dai giocatori vincenti per remunerare il lavoro del croupier, ma soltanto perché è d’uso che il giocatore vincente lasci sul tavolo una parte della vincita.
Eccoci nuovamente a constatare la diversità di trattamento fiscale della vincita che è esente (legge Europea del 2014) ed è la parte più grande, e della mancia che è tassata ed è la parte più piccola!