skin

CdS, respinto ricorso contro mancata concessione gioco bingo: “Aams agì correttamente”

14 aprile 2014 - 16:44

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società che si era opposta, prima presso il Tar del Lazio, alla mancata assegnazione di una delle ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo.

Scritto da Amr
CdS, respinto ricorso contro mancata concessione gioco bingo: “Aams agì correttamente”

LA MOTIVAZIONE - Il CdS evidenzia che “come appare dalla documentazione in atti, nel corso del primo giudizio, conclusosi in favore dell’odierna appellante, il Tar ha chiesto all’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti e di presentare a tal fine una dettagliata relazione sulla vicenda controversa. Rispondendo con nota del 15 gennaio 2002, l’Aams ha ammesso che ‘da un più attento esame, … la planimetria presentata, sebbene oltremodo sintetica, poteva consentire l’accertamento dei requisiti minimi prescritti …; ovvero la Commissione avrebbe dovuto motivare più puntualmente i requisiti minimi non accertabili’. L’Amministrazione, dunque, ha ammesso la carenza dell’istruttoria e della motivazione. Bene ha fatto, allora, a riconvocare la Commissione aggiudicatrice per l’espressione di una nuova valutazione senza attendere il deposito della decisione del T.A.R., il tenore della quale appariva scontato. Alla luce di questa sequenza temporale, il Collegio non ritiene fondata la censura mossa al riguardo dalla parte privata nel primo motivo dell’appello, anche perché – diversamente da quanto sostiene la Politeama – è evidente che l’esito di tale nuova valutazione non potesse essere a priori favorevole all’appellante. Infatti, riesaminate le offerte, ne è seguita la conferma del giudizio di esclusione”.

Secondo i giudici anche il secondo motivo addotto dalla società per contestare il provvedimento svolge “argomenti del tutto generici, che richiamano ‘progettati lavori di allestimento’ e, in definitiva non sono in grado di replicare puntualmente alla dettagliata motivazione del giudizio stesso, frutto di discrezionalità tecnica, ma – come correttamente ha rilevato il T.A.R. – sembrano piuttosto tendere a un ulteriore esame degli elementi presentati”.

Articoli correlati