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Isole Baleari, le norme sul bingo all'esame di Bruxelles

20 febbraio 2021 - 07:42

La Comunità autonoma delle Isole Baleari invia a Bruxelles il suo progetto di decreto sul bingo.

Scritto da Redazione
Isole Baleari, le norme sul bingo all'esame di Bruxelles

Il progetto di decreto delle Isole Baleri sul regolamento del bingo vola a Bruxelles, per l'esame trimestrale da parte della Commissione europea. la Comunità autonomia ha infatti trasmesso il progetto con cui si approga un regolamento che punta a normare, nell'ambito territoriale della comunità autonoma delle Isole Baleari, il gioco del bingo nelle sue diverse tipologie e le attività economiche, persone, società e stabilimenti ad essa collegati.

L'autorizzazione, l'organizzazione e lo sviluppo del gioco del bingo, nelle sue diverse modalità, saranno regolati dalla Legge 8/2014 sul gioco d'azzardo e sulle scommesse nelle Isole Baleari e dai regolamenti, che consentono che il gioco del bingo sia sviluppato in due modalità: tradizionale e elettronico.

LE MOTIVAZIONI - L'articolo 30.29 dello Statuto di Autonomia attribuisce alla Comunità Autonoma delle Isole Baleari la competenza esclusiva in materia di
casinò, giochi e scommesse, escluse le scommesse di beneficenza sportiva reciproca.
Inoltre, la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai servizi nel mercato interno, esclude dal suo campo di applicazione il gioco d'azzardo che coinvolge scommesse di valore monetario nei giochi d'azzardo, comprese le lotterie, il gioco d'azzardo nei casinò e le scommesse, tenendo conto della specificità di tali attività, ritenendo che sia responsabilità degli Stati applicare le politiche relative all'ordine pubblico e alla tutela della comunità dei consumatori.

La Legge 20/2013, del 9 dicembre, sulla garanzia dell'unità del mercato, stabilisce una serie di principi sul libero accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, che devono essere applicati a qualsiasi attività economica da sviluppare nel territorio nazionale.
Il regime autorizzativo contenuto nel regolamento che viene inviato potrebbe pregiudicare il principio di necessità e proporzionalità delle azioni contenute nell'articolo 5 della Legge 20/2013, sebbene detto articolo includa l'eccezionalità di tale intervento purché motivato a salvaguardare un eventuali motivo di interesse generale da quelli inseriti nell'articolo 3.11 della Legge 17/2009, del 23 novembre, sul libero accesso alle attività di servizio e al loro esercizio, quali sanità pubblica, sicurezza e salute della comunità dei consumatori, tutela dell'ambiente e della ambiente.

 

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