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Debiti di gioco non pagati, Cassazione respinge il ricorso del Casinò Venezia

29 gennaio 2024 - 11:11

La Cassazione conferma la decisione della Corte di appello secondo la quale era impossibile pretendere l'adempimento di un debito di gioco nei confronti del Casinò di Venezia.

Scritto da Amr
foto di Abxbay su Commons Wikimedia

foto di Abxbay su Commons Wikimedia

L'acquisto di fiches si configura come debito di gioco e dunque, ai sensi dell'articolo 1933, primo comma, del codice civile, è impossibile pretenderne l'adempimento.

Con questa motivazione la Corte di cassazione ha respinto il ricorso che era stato presentato dal Casinò di Venezia nei confronti di un giocatore e ha dunque confermato la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia aveva, a sua volta, "confermato la decisione di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal Casinò Municipale di Venezia nei confronti" dell'uomo "per il pagamento di fiches".

Nell'ordinanza, la Cassazione ribadisce che "ai fini dell’applicazione del disposto dell'art. 1933, 'deve considerarsi debito di gioco non soltanto quello contratto fra giocatori all'atto o al momento del giuoco stesso, ma anche quello contratto dal giocatore con il tenutario della casa da giuoco, per procurarsi la moneta convenzionale (gettoni o fiches) necessaria per giocare'”.

Dunque, "la Corte di Appello di Venezia ha fatto esatta applicazione dei ricordati principi dato che ha fondato la decisione sul fatto che le fiches erano state vendute all’odierno controricorrente proprio dal Casinò, in persona dei 'funzionari preposti alle operazioni di consegna delle fiches' e sulla considerazione per cui, data questa identificazione soggettiva, la dazione delle fiches era stata effettuata in relazione con l’interesse che (...) partecipasse al gioco ulteriormente specificando -in coerenza con quanto qui precisato in punto di ordinarietà e presumibilità dell’impiego delle fiches- che sarebbe stato onere del Casinò dimostrare l’impiego per fini diversi dal gioco contro il Casinò stesso".

In allegato il testo della sentenza, che anche nel suo formato originario si conclude con una frase tronca.

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