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Ripartizione mance nei casinò: la parola ai contratti e agli accordi

31 marzo 2023 - 10:19

Ecco le fonti che regolano la ripartizione delle mance nei casinò: la percentuale non è stabilita dalla legge.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Carl Raw su Unsplash

Foto di Carl Raw su Unsplash

La questione “mance” al casinò di Campione d’Italia mi sollecita a scrivere quanto di seguito. Devo premettere che non è l’argomento specifico in discorso in quanto non me ne sarei occupato quando ero segretario nazionale di un sindacato e, ancora meno, me ne occuperò in questa occasione; intendo del come ripartirle tra i dipendenti.

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo – Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, i croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

Ciò che rileva, in specie nella richiamata sentenza del 1954 non è tanto il fatto che reciti " a ripartirla con il gestore", quanto il fatto che la percentule della ripartizione non è stabilita per legge ma lo è, invece, contrattualmente.
In altri temini, che non mi sono simpatici, il patto di devoluzione collegato a quanto sopra esiste e si parla indubbiamente di uso normativo ma non assolutamente in relazione al quantum!

Sicuramente il contratto di lavoro non può che includere l’accordo tra le parti che intendono devolvere una parte delle mance al gestore mentre il come ripartirle tra gli aventi diritto a percepirle (tecnico di gioco) è frutto di un accordo tra quei dipendenti. 
Ne deduco, logicamente, che la questione corre su due binari paralleli soltanto per l’argomento e non certamente per i suoi risvolti. Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. 
Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare, desidero ripeterlo: il gestore. 

Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore.  
Diritto che, invece, nasce da un patto contrattuale di cui al Ccal che ad ogni buon conto non sancisce che la percentuale di riparto tra azienda e lavoratori.

La modalità secondo la quale il cosiddetto “punto” viene ripartito tra gli addetti al gioco viene stabilito  esclusivamente dai croupiers. E non è per nulla il caso di andarli ad individuare meglio, è più che sufficiente la definizione che il dettato del decreto n. 314 del 1997 ne fa.
A dimostrazione di quanto sino a qui letto invito il lettore ad informarsi sulle percentuali attuali di ripartizione tra impiegati e azienda al casinò di Venezia e quelli che erano in uso in precedenza. 
Un tempo era il 50 percento per tutti i giohi da tavolo, ora si parla del 54 e 46 percento nello chemin e di 40 e 60 percento nella roulette, ritengo controllabili, rispettivamente per azienda ed impiegati.

D’altra parte si deve pur ammettere che l’avvento dei cosiddetti giochi americani e l’apertura delle sede di Ca’ Noghera hanno provveduto a modificare la qualità a favore della quantità non solo nei giocatori ma, ed è quanto maggiormente rileva per quest’ultima, nell’occupazione.

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