Casinò Venezia, tribunale: 'Paghi differenze retributive a ricorrenti'
Il tribunale del Lavoro dà ragione ai ricorrenti nella causa intentata contro il Casinò di Venezia.
Con una sentenza, il giudice del Lavoro di Venezia "accerta il diritto dei ricorrenti alla conservazione quale trattamento individuale, ove da loro goduto fino alla disdetta dell'1/7/2017, dell'emolumento di cui alla lettera E della norma transitoria del Cal 1999-2002" e "dell'indennità cosiddetta forbice di cui all'accordo del 20/6/2003 lettera b) e c)" e di conseguenza condanna la Casinò di Venezia Gioco Spa a "corrispondere ai ricorrenti aventi diritto le relative differenze retributive, oltre alla rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo".
Inoltre, il giudice Anna Menegazzo "dichiara l'illegittimità della modifica dell'orario di lavoro operata con il regolamento unilaterale della convenuta rispetto alle previsioni del Cal 1999-2002". Il deposito della motivazione avverrà entro 60 giorni.
La sentenza è praticamente divisa in due parti: per gli assunti ante '99 stabilisce il riconoscimento di un solo articolo della norma transitoria (ossia una serie di articoli allegati al contratto del 1999 che contenevano una serie di riconoscimenti economici destinati a coloro che erano in azienda prima del 1° gennaio 1999 e andavano a consolidare la premialità esistente, in particolare quella relativa agli incassi delle slot machine, che altrimenti, con la successiva apertura della sede di Ca' Noghera, sarebbe esplosa nei costi), ossia la lettera E ex articolo 55 (che recita: 'L'articolo 55 del contratto aziendale scaduto il 31/12/1998 è soppresso; per il personale in servizio a tempo indeterminato si opererà il consolidamento di quanto maturato a ciascun dipendente nel 1998 a tale titolo. Il pagamento del consolidato avverrà in due rate con le retribuzioni di aprile e ottobre di ogni anno'), mentre per i post 99 invece c'è il riconoscimento in toto della cosiddetta forbice del 2003 che andava a colmare parzialmente la differenza retributiva con gli ante 99.