Apprendo che la commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico sta per trattare dell’argomento che mi interessa: i casinò.
Nel mio piccolo cerco di esporre una parte di quel poco che ho appreso negli anni anche per esperienza diretta.
In primis l’argomento che trovo più interessante anche perché, a mio avviso, è inconfutabile, è quello della natura giuridica delle entrate a favore dell’ente pubblico proprietario a seguito di concessione a società con capitale sia pubblico sia privato.
Premetto una parte dell’art. 19 del Dl. n. 318 del 1986 “ … entrate di natura pubblicistica classificata nel bilancio al Titolo I° entrate tributarie”.
Il citato decreto è stato convertito, con modificazioni, in L. n.488 del 1986.
Il fatto che il Dl facesse riferimento a Sanremo e Venezia mi pare poco indicativo a restringere il campo. All’uopo evidenzio quanto di seguito:
Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448.
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Nota: ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso un identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201, 2/03/ 1933; Venezia decreto n.62, 14/01/1937.
Aggiungo che all’art. 19 della Convenzione tra il Comune di Venezia e la gestione della locale casa da gioco, al comma 2 si legge della natura giuridica delle entrate specificate al comma 3, ovvero comprensive delle mance. Quelle derivanti dal risultato del tavolo sono chiamate nette che, incrementate delle mance di competenza della gestione, diventano lorde.
Nella citata Convenzione l’art. 31 tratta del controllo di dette entrate e lo ritengo rilevante stante, appunto, la natura giuridica relativa.
Per completezza di esposizione ecco, di seguito, il decreto istitutivo del casinò di Saint Vincent.
Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA
Art. 1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art. 3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Mi permetto citare, dalla recente sentenza n.90 della Corte Costituzionale, (tra Regione VdA e CdC su conflitto si attribuzione) che i ricavi derivanti dalla casa da gioco hanno contribuito a “ sovvenire alle finanze di comuni o regioni … .” Richiamava quanto si legge nella sentenza n-152 del 1985. A mio avviso anticipava la già citata L. n.488 del 1986.
Chiaramente ci si può domandare perché l’argomento è per me prioritario o può ragionevolmente apparire tale; sono convinto che la natura giuridica delle entrate di cui trattasi, a mio avviso, rappresenta la principale motivazione a conforto dell’obbligo e delle relative modalità e procedure per quanto riferibili al controllo da parte dell’ente pubblico proprietario.
Sommessamente mi permetto di suggerire il controllo in discorso con identiche modalità in tutte le case da gioco. I progetti di legge del 1992 in tema di case da gioco prevedevano, appunto, le modalità del controllo e la istituzione di un Corpo di Polizia a detto scopo. Le modalità di controllo dovrebbero essere uguali per tutti a beneficio della semplicità e allo stesso tempo penso ci si possa richiamare alla natura giuridica delle entrate derivanti agli enti proprietari: tributaria come mi pare si possa evincere anche dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale e dal collocamento di dette entrate nei bilanci degli stessi enti. D’altra parte non si può ignorare il dettato della Legge di conversione (488/86) del Dl 318/86.
Una ovvietà anche se ogni tanto se ne parla. La proprietà dovrebbe essere pubblica onde evitare concessioni senza fine, il controllo non dovrebbe essere affidato al solo gestore in quanto provocherebbe la convivenza di due funzioni in una sola entità: controllore e controllato.